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Inserimento lavorativo detenuti: le agevolazioni del Decreto Sicurezza


È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2025, il cd. Decreto Sicurezza (DL 48/2025) recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”. Il decreto è dunque in vigore dal 12 aprile 2025.

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Tra le disposizioni di interesse, il provvedimento reca alcune novità che attengono all’ambito del lavoro.

Concessione di benefici ai detenuti

L’art. 34 del decreto introduce significative modificazioni al vigente ordinamento penitenziario (L. 354/75), perseguendo una duplice finalità riformatrice. In primis, il legislatore ha ritenuto opportuno estendere la portata applicativa delle disposizioni limitative in materia di concessione dei benefici penitenziari. In particolare, la norma di cui alla lett. a) dell’art. 34 amplia il novero delle fattispecie delittuose per le quali l’accesso ai benefici penitenziari risulta subordinato alla condizione negativa rappresentata dall’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica od eversiva.

La lett. b) interviene invece sull’art. 20 dell’ordinamento penitenziario, in materia di convenzioni stipulate dagli organi centrali e territoriali dell’amministrazione penitenziaria per l’inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunità di lavoro a detenuti o internati. La norma introduce un termine procedimentale di 60 giorni, decorso il quale l’amministrazione penitenziaria è chiamata a pronunciarsi nel merito sulle proposte di convenzione concernenti lo svolgimento di attività lavorative da parte della popolazione detenuta.

Tale previsione risponde ad un’esigenza di certezza e celerità dei procedimenti amministrativi in ambito penitenziario, in conformità ai principi generali di buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa ex art. 97 della Costituzione. La ratio dell’intervento risiede nella necessità di evitare ingiustificate dilazioni temporali che potrebbero pregiudicare l’effettività del diritto al lavoro dei detenuti, diritto che assume valenza costituzionale anche in virtù della sua funzione rieducativa e risocializzante.

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Agevolazioni per l’impiego di detenuti

L’art. 35 del Decreto Sicurezza introduce una significativa estensione dell’ambito di applicazione delle agevolazioni contributive previste dalla L. 193/2000. La modifica normativa amplia il perimetro dei benefici alle aziende pubbliche e private che impiegano persone detenute o internate anche per attività lavorative svolte all’esterno degli istituti penitenziari. Il quadro normativo di riferimento prevedeva originariamente, all’art. 2 della legge citata, l’estensione delle agevolazioni contributive – stabilite dalla L. 381/1991 per le cooperative sociali – anche alle aziende pubbliche o private che organizzassero attività produttive o di servizi all’interno delle strutture carcerarie.

Giova rammentare che il DM 148/2014 ha introdotto un importante incentivo fiscale sotto forma di credito d’imposta destinato alle imprese che assumono persone in stato di detenzione o internate, purché in regime di semilibertà o in possesso dell’autorizzazione per svolgere attività lavorativa all’esterno dell’istituto penitenziario. Questa misura si configura come un efficace strumento di politica attiva del lavoro, specificamente mirato a una categoria di soggetti particolarmente svantaggiati. La modifica normativa dall’art. 35 c. 1 amplia ulteriormente il campo di applicazione di queste agevolazioni, prevedendo che si applichino anche:

  • alle attività lavorative svolte all’esterno degli istituti penitenziari;
  • ai detenuti o internati ammessi al regime di lavoro esterno.

La copertura finanziaria per l’estensione delle agevolazioni è garantita attraverso le risorse già disponibili a legislazione vigente, come previsto dall’art. 6 L. 193/2000.

L’agevolazione risulta particolarmente vantaggiosa e prevede l’abbattimento del 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta, considerando sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore. L’agevolazione si applica anche al contributo aggiuntivo IVS (0,50%), ma non al contributo integrativo NASpI (0,30%).

Il beneficio si applica per l’intera durata del rapporto di lavoro, finché il lavoratore mantiene lo status di detenuto o internato. L’agevolazione spetta anche per un periodo successivo alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore:

  • per 18 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, se l’assunzione è avvenuta mentre il lavoratore era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno (art. 21 L. 354/1995);
  • per 24 mesi dopo la fine della detenzione, se l’assunzione è avvenuta durante il regime di restrizione e il lavoratore non ha beneficiato di semilibertà o lavoro esterno.

L’incentivo è cumulabile con altri benefici fiscali e agevolazioni contributive e ciò amplia significativamente l’attrattività della misura per i potenziali datori di lavoro, consentendo di massimizzare i vantaggi economici derivanti dall’assunzione e stimolare la partecipazione del settore privato al processo di reinserimento sociale dei detenuti.

Il presupposto necessario per l’instaurazione di rapporti di lavoro con soggetti in stato di detenzione o internati e per avere accesso al beneficio è la stipula di un’apposita convenzione con l’amministrazione penitenziaria, centrale o periferica. I datori di lavoro sono tenuti a presentare annualmente un’istanza all’INPS mediante l’apposito modulo telematico denominato “DETI” (cfr. circolare INPS n. 27/2019) e l’autorizzazione al beneficio viene rilasciata dall’Istituto previdenziale seguendo rigorosamente l’ordine cronologico di presentazione delle richieste. La fruizione dell’agevolazione avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

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Apprendistato senza limiti di età

L’art. 36 del Decreto Sicurezza si inserisce organicamente nel corpus normativo delineato dall’art. 47 c. 4 D.Lgs 81/2015, estendendo la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, prevista per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, anche ai condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all’esterno.

Si ricorda che l’apprendistato di riqualificazione costituisce una peculiare fattispecie contrattuale che, pur condividendo l’impianto normativo fondamentale dell’apprendistato professionalizzante ordinario, se ne discosta per taluni significativi profili allo scopo di adattare l’istituto alle esigenze di soggetti con caratteristiche e necessità formative differenziate rispetto ai destinatari tradizionali.

Anche in tal caso, la novella è finalizzata alla realizzazione di una duplice finalità: da un lato, l’ampliamento degli strumenti di reinserimento lavorativo a favore di categorie soggettive caratterizzate da peculiari condizioni di svantaggio nell’accesso al mercato del lavoro; dall’altro, il potenziamento della funzione rieducativa della pena attraverso la valorizzazione del lavoro quale elemento essenziale del trattamento penitenziario.



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