Le norme contenute nella L. 63/2025, in vigore dal 6 maggio 2025 in virtù della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2025, hanno la finalità di riconoscere benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali d’infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.
Tali disposizioni sono state emanate coerentemente al principio solidaristico di cui all’art. 2 della Costituzione. Quest’ultimo, infatti, prevede che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come sinolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».
Fondo in favore dei familiari delle vittime
L’art. 2 L. 63/2025 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), un Fondo con una dotazione pari a 7 milioni di euro per l’anno 2025 ed a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, destinato ad iniziative di solidarietà in favore dei familiari delle vittime degli eventi dannosi.
È, altresì, previsto che, le summenzionate risorse, siano destinate alla corresponsione di una speciale elargizione in favore dei membri della famiglia, per ciascuna vittima dell’evento dannoso.
L’elargizione sarà cumulabile con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.
Gli eventi dannosi, individuati con DPCM, potranno, inoltre, dare adito a eventuali ulteriori iniziative di solidarietà sociale in favore dei familiari delle vittime, incluse misure integrative di sostegno al reddito, nelle more del collocamento a riposo, per famiglie in condizioni di bisogno, sentite le associazioni rappresentative dei familiari delle vittime, laddove presenti. A tali fini, il MIT potrà avvalersi di società in house, mediante la stipula di un’apposita convenzione a titolo gratuito.
L’elargizione sopra menzionata sarà assegnata e corrisposta per ciascuna vittima ai membri della famiglia, individuati secondo il seguente ordine:
- il coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed i figli se a carico;
- i figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’altra parte dell’unione civile, ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva, ai sensi dell’art. 1 c. 36 L. 76/2016;
- i genitori;
- i fratelli e le sorelle se conviventi a carico;
- i parenti o affini fiscalmente a carico nei tre anni antecedenti l’evento;
- i fratelli e le sorelle non conviventi.
In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza, l’elargizione in questione sarà assegnata al convivente con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al punto 1 sopra elencato.
I beneficiari
La L. 63/2025 definisce anche i soggetti che hanno diritto ai benefici in questione, ovvero:
- il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi, nonché l’altra parte dell’unione civile, ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva (art. 1 c. 36 L. 76/2016);
- i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l’evento;
- chiunque subisca un’invalidità permanente superiore al 50% per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi.
Sono esclusi dai benefici, invece, coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi, ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell’art. 12 del Codice di procedura penale.
Gli eventi dannosi
La legge in commento specifica che sarà un DPCM, da adottare entro 90 giorni dalla data d’entrata in vigore della stessa, ad individuare gli eventi dannosi, derivanti da cedimenti totali o parziali d’infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, verificatisi tra la data del 13 agosto 2018 e la data d’entrata in vigore della medesima legge (6 maggio 2025).
Gli eventi dannosi verificatisi successivamente a tale data che rientrano nel suddetto ambito d’applicazione, saranno individuati con DPCM, da adottare entro trenta giorni dall’evento medesimo.
Con i summenzionati decreti, inoltre, saranno definiti, per ciascun evento:
- i soggetti che hanno diritto ai benefici in esame, individuati secondo i criteri descritti nel paragrafo precedente;
- l’elargizione spettante ai membri della famiglia, individuati secondo i criteri di cui all’art. 2 c. 4 L. 63/2025;
- le modalità di corresponsione dell’elargizione di cui alla lett. b), nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul Fondo;
- le ulteriori iniziative di solidarietà sociale, nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul Fondo.
Collocamento obbligatorio e borse di studio
Per quanto concerne le assunzioni dirette, la L. 63/2025 dispone che, i soggetti beneficiari elencati nel paragrafo precedente, inoltre, godano del diritto al collocamento obbligatorio, nei termini di cui all’art. 1 c. 2 L. 407/1998. Detta norma, infatti, prevede che i soggetti di cui all’art. 1 L. 302/1990, nonché il coniuge ed i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, «godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un’attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo…».
È, altresì, autorizzata la spesa di 100mila euro annui, a decorrere dall’anno 2025, per la concessione di borse di studio riservate agli orfani ed ai figli delle vittime degli eventi dannosi, per ogni anno di scuola primaria e secondaria (di primo e di secondo grado), nonché di corso universitario. Dette borse di studio saranno esenti da ogni imposizione fiscale.
Infine, la L. 63/2025 stabilisce che, allo straniero coniuge o all’altra parte dell’unione civile, ovvero alla persona stabilmente convivente, nonché ai figli, ai genitori, ai fratelli ed alle sorelle di vittime degli eventi dannosi, di cittadinanza diversa da quella italiana e regolarmente residenti in Italia al momento del decesso, potrà essere concessa la cittadinanza italiana, se residenti legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni al momento della concessione della cittadinanza.
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