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RENTRI 2025: novità, scadenze e obblighi per le imprese


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L’operatività del RENTRI, registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, entra nel vivo. Il punto sulle principali novità del 2025: dalle scadenze a cosa cambia in relazione al FIR e al registro di carico e scarico

Con l’introduzione del RENTRI, il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, sono state diverse le novità che hanno interessato i soggetti obbligati all’iscrizione.

Le tappe più importanti del processo di digitalizzazione della documentazione relativa alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti, che è entrato nel vivo alla fine del 2024, saranno attuate nell’anno in corso.

Il 2025 porta con sé diverse novità sia dal punto di vista delle scadenze, con un progressivo ampliamento dei soggetti obbligati, sia sotto il profilo degli adempimenti.

RENTRI: i soggetti obbligati all’iscrizione

Il RENTRI è considerato lo strumento su cui si basa attualmente il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Ha raccolto l’eredità del SISTRI, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, che ha avuto una complessa e travagliata attuazione e che è stato soppresso dal 1° gennaio 2019.

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Fondamentale per l’attuazione del RENTRI è stato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica n. 59 del 4 aprile 2023, approvato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e in vigore dal 15 giugno 2023.

Il decreto interministeriale disciplina gli adempimenti e le procedure previste dal Testo Unico Ambientale, il decreto legislativo n. 152/2006, sulla base di quanto previsto dall’articolo 188-bis dello stesso Testo unico.

In linea generale il RENTRI è composto da:

  • una sezione Anagrafica, contenente i dati anagrafici degli operatori e le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti;
  • una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali degli adempimenti e delle informazioni annotate nei registri cronologici di carico e scarico e nei formulari di identificazione dei rifiuti.

Il perimetro della platea di soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI è individuato dall’articolo 12 del Regolamento stabilito dal decreto del MASE n. 59/2023.

Sono obbligati all’iscrizione al registro elettronico:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi;
  • i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Anche nel caso in cui siano gestiti rifiuti non pericolosi in alcuni casi è stabilito l’obbligo di iscrizione, che però riguarda esclusivamente i Comuni o i loro consorzi e le comunità montane, secondo quanto stabilito dall’articolo  189, comma  3,  del  decreto legislativo  n.  152  del  2006.

L’obbligo di iscrizione al RENTRI non è previsto per i seguenti soggetti:

  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti (art. 184, comma 3, lettere c), d), e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
  • enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all’art. 184, c. 3, lettere c), d) e g);
  • i produttori di rifiuti non pericolosi che non rientrano in organizzazione di ente o impresa.

Per tali soggetti è comunque possibile effettuare l’iscrizione su base volontaria.

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L’attuazione degli obblighi è scandita da tempi ben precisi: i soggetti devono provvedere all’adempimento secondo quanto stabilito dalla tabella di marcia, che prevede scadenze differenziate sulla base della tipologia del soggetto.

RENTRI: le principali novità del registro elettronico nazionale

A stabilire il calendario delle scadenze per l’iscrizione al RENTRI, che varia in relazione alla tipologia di soggetto obbligato, è l’articolo 13 del decreto del MASE n. 59/2023.

La prima finestra, il cui termine è inserito nell’anno in corso, si è già chiusa. A partire dal 15 dicembre 2024 ed entro lo scorso 13 febbraio 2025 sono state interessate le imprese più grandi. Il primo scaglione di soggetti obbligati è stato quello degli enti o delle imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti. In tal caso il termine è individuato dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi a partire dall’entrata in vigore del decreto del MASE n. 59/2023 (ossia il 15 giugno 2023).

Le stesse date sono state stabilite anche per trasportatori, recuperatori e smaltitori professionali di rifiuti, in questo caso a prescindere dal numero di dipendenti.

Si avvicina la seconda finestra stabilita per il 2025, quella compresa tra il 15 giugno e la scadenza del 14 agosto prossimi. Il termine riguarda enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti (fino a 50). In questo caso l’obbligo è stabilito a partire dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi rispetto all’entrata in vigore del citato decreto del MASE.

Un’ultima finestra si aprirà, invece, nel 2025 ma si chiuderà il prossimo anno. Per le realtà fino a 10 dipendenti e per i produttori di rifiuti speciali pericolosi non facenti parti di organizzazioni di ente o di impresa, l’obbligo di iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti decorre dal 15 dicembre 2025. Gli stessi soggetti dovranno provvedere all’adempimento entro il 13 febbraio 2026. In questo caso, infatti, l’obbligo decorre dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi all’entrata in vigore del decreto del MASE n. 59/2023.

Il 2025 si presenta quindi come un anno particolarmente importante per l’attuazione delle misure legate all’introduzione del RENTRI. Nella prima parte dell’anno sono già state attuate alcune delle novità previste.

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RENTRI: le novità relative al FIR e al registro di carico e scarico dei rifiuti

Una data importante per il 2025 è quella dello scorso 13 febbraio. Da tale data sono infatti state previste novità per la vidimazione dei documenti ambientali.

Dal 13 febbraio per i nuovi FIR, formulari di identificazione dei rifiuti, è obbligatoria la vidimazione digitale. A partire dalla data indicata, infatti, le Camere di Commercio non vidimano più i FIR.

La vidimazione digitale può essere effettuata tramite due diverse modalità:

  • il servizio di vidimazione digitale presente sul portale RENTRI;
  • l’interoperabilità con il sistema gestionale utilizzato dall’operatore.

Dal 23 gennaio scorso disponibili le API che permettono l’interoperabilità con il RENTRI, che sono state messe a disposizione dal 13 febbraio.

Le interfacce di programmazione delle applicazioni nello specifico permettono:

  • di vidimare digitalmente i formulari di identificazione dei rifiuti;
  • di vidimare e aprire i registri di carico e scarico.

In relazione ai registri di carico e scarico in formato cartaceo, invece, dal 13 febbraio 2025 deve essere utilizzato il nuovo modello presente nell’allegato II del D.M. 59/2023. Tali modelli sono gli unici che potranno essere vidimati dalle Camere di Commercio, fino al 13 febbraio 2026 (da tale data le Camere di Commercio non vidimeranno più i registri di carico e scarico).

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In altre parole dallo scorso 13 febbraio non è più possibile utilizzare i vecchi modelli, anche se sono già vidimati. In questo caso le pagine dovranno essere annullate.

Dalla stessa data del 13 febbraio gli operatori obbligati all’iscrizione al RENTRI, chiamati all’adempimento in finestre successive alla prima, dovranno tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo (utilizzando il nuovo modello che si può scaricare dal portale RENTRI).

I produttori di rifiuti non tenuti all’iscrizione o tenuti all’iscrizione solo nelle scadenze di agosto 2025 e febbraio 2026 possono vidimare ed emettere formulari di identificazione dei rifiuti e stamparli in “bianco” attraverso i servizi di supporto.



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