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Finanziamenti Mediocredito Centrale E Mancato Rimborso: Come Difendersi E Stralciare


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Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in tutela del debitore e gestione dei finanziamenti garantiti – è ciò che ti serve per capire cosa fare, prima che la situazione peggiori.

Scopri cosa accade se non rimborsi un prestito garantito da MCC, quali sono le conseguenze per la tua impresa o per te personalmente, quando e come interviene la garanzia statale, e quali sono le possibili soluzioni legali per difenderti.

Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, analizzare il tuo caso nel dettaglio e valutare un piano di difesa concreto con l’aiuto di professionisti qualificati.

Introduzione: I finanziamenti assistiti da Mediocredito Centrale (MCC) – in particolare quelli garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI (istituito con l’art. 2, co.100, lett. a della L. 662/1996) – hanno rappresentato un supporto cruciale per molte imprese italiane negli ultimi anni. Attraverso queste garanzie pubbliche, piccole e medie imprese hanno ottenuto prestiti bancari (anche nell’ambito di iniziative speciali come i fondi del PNRR) con maggiore facilità, grazie alla copertura statale di gran parte del rischio di insolvenza. Tuttavia, a distanza di tempo – specialmente dopo la pandemia Covid-19 e la fine di misure emergenziali come le moratorie – molte aziende faticano a rimborsare regolarmente queste obbligazioni. Ne derivano situazioni di mancato rimborso in cui le banche e lo stesso MCC (per conto dello Stato) attivano procedure di recupero del credito.

Questa guida, aggiornata a maggio 2025, fornisce un quadro approfondito su come le imprese possono difendersi legalmente da richieste di pagamento, decreti ingiuntivi o dall’escussione delle garanzie statali, e su come negoziare un possibile saldo e stralcio del debito. Saranno esaminate in dettaglio le tipologie di finanziamenti coinvolte, le procedure da seguire in caso di difficoltà, le strategie di opposizione legale, gli strumenti di negoziazione (piani di rientro, accordi transattivi) e le soluzioni nelle procedure concorsuali. La guida include inoltre esempi pratici, modelli di atti utili (lettere, ricorsi, istanze) e un’analisi della giurisprudenza più rilevante aggiornata al 2025. Infine, viene fornito un riepilogo delle norme vigenti e delle prassi applicate da MCC, ABI, Banca d’Italia e Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) in questo ambito.

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Nota sul formato: La guida è organizzata in sezioni con intestazioni chiare e paragrafi brevi per facilitare la consultazione. Sono presenti anche tabelle riassuntive ove opportuno. Tutte le fonti normative, giurisprudenziali e istituzionali citate sono elencate in una sezione finale dedicata.

1. Tipologie di Finanziamenti Garantiti Coinvolti

Per capire come affrontare il mancato rimborso, occorre prima identificare che tipo di finanziamento è stato ottenuto e quale garanzia pubblica vi è connessa. Mediocredito Centrale interviene principalmente come gestore di garanzie statali su finanziamenti bancari, ma anche come intermediario di alcuni contributi o fondi agevolativi. Di seguito analizziamo le principali tipologie di finanziamenti coinvolte (dal microcredito ai prestiti PMI ordinari, fino alle misure Covid-19 e PNRR), evidenziando le caratteristiche della garanzia e le basi normative di ciascuna.

1.1 Finanziamenti Bancari alle PMI Garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia

La forma più diffusa di intervento di MCC è la garanzia pubblica sui finanziamenti bancari alle PMI. Si tratta di prestiti di varia natura (mutui chirografari, finanziamenti per liquidità, leasing, ecc.) erogati da banche o confidi a imprese piccole/medie, su cui interviene la garanzia diretta del Fondo Centrale PMI gestito da MCC. In condizioni ordinarie, la garanzia “ordinaria” copre fino all’80% dell’importo finanziato (percentuale che può variare in base alla tipologia di operazione e alla normativa pro-tempore). L’obiettivo è facilitare il credito a imprese valide ma prive di sufficienti garanzie proprie, trasferendo allo Stato gran parte del rischio di insolvenza.

  • Garanzia a prima richiesta: La garanzia del Fondo PMI è di norma “a prima richiesta”. Ciò significa che, al verificarsi di un inadempimento significativo da parte dell’impresa (tipicamente almeno 90 giorni di ritardo nel pagamento delle rate, oppure altri eventi di default contrattualmente previsti), la banca può richiedere al Fondo l’importo garantito senza dover prima escutere il debitore con successo. La copertura include capitale residuo, interessi e spese entro il limite garantito. Questa natura accelera il rimborso alla banca, ma comporta poi la rivalsa dello Stato verso l’impresa (tema che vedremo più avanti).
  • Durata e importi: Grazie alle evoluzioni normative, il Fondo può garantire anche finanziamenti di importo elevato e durata variabile. Attualmente il massimale ordinario garantito per singola impresa è 5 milioni di euro. La durata dipende dalla finalità: ad es. ~5-10 anni per prestiti di liquidità o microcredito, fino a 20 anni per mutui di investimento (in alcuni casi anche oltre, secondo le sezioni speciali).
  • Accesso e requisiti: L’accesso alla garanzia è gratuito per molte imprese (ad es. microimprese) e condizionato da certi requisiti di merito creditizio. Dal 2024 sono stati reintrodotti criteri più selettivi rispetto al periodo pandemico – ad es. sono di nuovo escluse le imprese con rating peggiore (fascia 5) e la copertura per finanziamenti di liquidità è stata ridotta rispetto al biennio precedente. Tali regole vengono aggiornate periodicamente da MIMIT e MCC in base alle politiche economiche e agli orientamenti UE sugli aiuti di Stato.
  • Controgaranzia tramite Confidi: In alcuni casi la garanzia del Fondo è indiretta, ossia opera in controgaranzia/riassicurazione. Ad esempio, un Confidi (consorzio di garanzia fidi) garantisce inizialmente il prestito verso la banca, e a sua volta il Confidi è garantito da MCC. In caso di insolvenza, il Confidi paga la banca e poi escute il Fondo pubblico per ottenere la quota coperta. Questo meccanismo “a cascata” non cambia la sostanza per l’impresa debitrice (che resta obbligata verso il Confidi e poi verso MCC), ma può implicare che in trattative di stralcio vadano coinvolti sia il Confidi sia MCC.

Di seguito, una tabella riassuntiva delle principali forme di finanziamento con garanzia MCC, con i rispettivi importi tipici, percentuali di garanzia e riferimenti normativi:

Nota: durante l’emergenza Covid il limite per la garanzia 100% fu inizialmente €25.000, poi elevato a €30.000 e la durata massima estesa a 10 anni. Queste misure sono state temporanee; dal 2022 le condizioni ordinarie del Fondo sono gradualmente tornate in vigore, pur mantenendo alcuni potenziamenti (es. massimale €5 milioni) fino a fine 2025.

La guida si concentra sulle garanzie gestite da MCC/Fondo PMI, ma esistono anche finanziamenti con garanzia SACE (società pubblica distinta da MCC). Le logiche generali di privilegio e rivalsa dello Stato sono simili, ma SACE adotta procedure proprie e non rientra nelle prassi MCC/MIMIT qui analizzate.

1.2 Microcredito imprenditoriale

Il microcredito è un finanziamento di piccolo importo dedicato a microimprese, ditte individuali e professionisti con difficoltà di accesso al credito tradizionale. Oltre all’erogazione di capitale, spesso include servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio al beneficiario. La disciplina è data dall’art. 111 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) e relativi regolamenti attuativi. Negli ultimi anni ci sono state importanti novità normative su questo strumento:

  • Importo massimo aumentato: Le riforme più recenti (L. 234/2021 di bilancio 2022 e DM 20 novembre 2023 n.211) hanno innalzato l’importo massimo del microcredito da 40.000 a 75.000 €, e fino a 100.000 € se il finanziamento è destinato a una società a responsabilità limitata. Tali massimali sono entrati in vigore dal gennaio 2024. Inoltre, per le Srl è ora permesso (solo in quel caso) di acquisire garanzie reali a supporto, prima escluse.
  • Durata e condizioni: La durata massima dei microcrediti è stata estesa da 7 a 10 anni. Il microcredito non può essere assistito da garanzie reali (ipoteche, pegni) né da firme di garanzia eccetto che, come detto, per le Srl sopra 50k. L’erogazione spesso avviene in tranche, ma con la riforma 2023 non è più previsto il credito frazionato: gli importi approvati vengono ora erogati in un’unica soluzione.
  • Garanzia del Fondo PMI: Il Fondo di Garanzia copre anche i microcrediti, fino all’80% del finanziamento. Tuttavia, ad oggi (prima dell’adeguamento delle “disposizioni operative” del Fondo ai nuovi limiti) la garanzia è operativa solo fino a 50.000 € per singolo microcredito. Ciò significa che, in attesa di aggiornamenti, la parte eccedente potrebbe non essere garantita. In ogni caso, il microcredito segue le stesse logiche di escussione: se il beneficiario non paga, la banca può chiedere a MCC l’80% (sino a 50k) e lo Stato si rivale sul debitore insolvente.

Il microcredito, pur essendo di piccolo importo, è spesso concesso a soggetti finanziariamente fragili; di conseguenza, i tassi di insolvenza possono essere significativi. In caso di mancato rimborso, valgono le stesse considerazioni generali su rivalsa e difese, tenendo presente che gli importi ridotti possono facilitare soluzioni transattive rapide (ad esempio, trovare un accordo a saldo con il pagamento di qualche migliaio di euro) o, al contrario, essere più facilmente oggetto di procedure esattoriali se passano ad Agenzia Entrate Riscossione.

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1.3 Finanziamenti agevolati emergenziali (Covid-19) e PNRR

Misure Covid-19 (2020-2021): Durante la pandemia, il Governo italiano ha varato misure straordinarie per sostenere la liquidità delle imprese. Il Decreto “Liquidità” (D.L. 23/2020) ha potenziato il Fondo di Garanzia PMI, introducendo garanzie pubbliche fino al 100% per finanziamenti di piccolo importo e ampliando le coperture per altri prestiti. In particolare, l’art. 13, co.1, lett. m) del D.L. 23/2020 (conv. in L. 40/2020) ha previsto garanzia statale al 100% (di cui 90% Stato + 10% confidi) su nuovi finanziamenti fino a €25.000 (poi €30.000) concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività d’impresa. Altre lettere dello stesso articolo hanno innalzato all’90% la garanzia su finanziamenti più grandi, ridotto requisiti di accesso, e portato il massimale garantito per impresa a 5 milioni. Queste misure hanno prodotto un boom di prestiti garantiti nel 2020-21. Molte imprese hanno beneficiato di liquidità immediata, spesso con preammortamento (rate posticipate di 24 mesi). Ora però, con la ripresa dei pagamenti, molti di questi prestiti sono entrati in sofferenza a causa del persistere di difficoltà economiche nel post-pandemia.

  • Esempio tipico: piccola impresa commerciale che nel 2020 ha ottenuto €25.000 garantiti al 100% dallo Stato, con inizio rimborso nel 2022. Se l’impresa non è riuscita a pagare le rate, la banca può escutere l’intera garanzia statale, ottenendo il saldo del debito residuo (capitale + interessi) fino a 25-30k. Il Fondo, dopo aver pagato la banca, procederà (tramite Agenzia Riscossione) a recuperare l’importo dall’impresa inadempiente, eventualmente anche tramite iscrizione a ruolo (cartella) o altre azioni (es. pignoramenti). Questi finanziamenti 100% Stato non hanno ulteriore margine di perdita per la banca, il che li rende molto “automatizzati” nella gestione del default: l’istituto erogante tende a richiedere la garanzia non appena possibile.

Misure PNRR e altri fondi pubblici: Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha destinato risorse anche per facilitare il credito alle imprese. Più che nuovi prestiti garantiti, il PNRR ha rafforzato e prorogato gli strumenti esistenti. Ad esempio, ha alimentato sezioni speciali del Fondo PMI per determinati settori (come turismo, progetti green o innovazione digitale). Sono state inoltre rifinanziate misure come la Nuova Sabatini e i fondi SIMEST per l’internazionalizzazione, e allargata la platea del Fondo di Garanzia (ad es. includendo imprese MidCap fino a 499 dipendenti, enti del terzo settore, etc. fino al 31/12/2025). Questi interventi non hanno creato nuove categorie di garanzia, ma hanno esteso l’utilizzo di quelle esistenti.

Alcuni esempi di iniziative gestite da MCC o collegate al MCC in ambito PNRR/agevolazioni pubbliche:

  • “Nuova Sabatini”: contributi statali in conto interessi per acquisto di macchinari/beni strumentali. MCC gestisce l’erogazione di questi contributi alle imprese beneficiarie tramite le banche. Se un’impresa decade dall’agevolazione (perché non realizza l’investimento o fallisce), può essere tenuta a restituire il contributo già incassato. In tal caso MCC agisce per conto del Ministero per recuperare le somme. Non è una garanzia, ma comunque un credito di natura pubblica derivante da un incentivo revocato.
  • Fondo 394/81 (SIMEST) per export: finanziamenti agevolati per internazionalizzazione, gestiti da SIMEST con garanzia SACE e fondi pubblici (in parte PNRR). Anche qui, se l’impresa non rimborsa, la quota pubblica garantita viene escussa e lo Stato si rivale (in questo caso tramite SACE/MCC a seconda delle strutture di garanzia).
  • Fondo antiusura: MCC gestisce un fondo che concede garanzie a banche che finanziano imprese o persone a rischio usura. In caso di inadempimento, MCC paga la banca e acquisisce credito verso il beneficiario. Nel 2025 sono state introdotte nuove regole per il saldo e stralcio su posizioni deteriorate garantite da tale Fondo (casi particolari, non centrali per la maggioranza delle PMI).
  • Sezioni speciali PNRR (es. Turismo): come accennato, porzioni del Fondo PMI sono riservate a garantire progetti di riqualificazione energetica e digitale nel turismo (Misura M1C3.4 PNRR). La garanzia opera sempre secondo le regole del Fondo PMI, eventualmente con percentuali o massimali dedicati, ma il principio di rivalsa statale rimane identico.

In sintesi, ogniqualvolta sia intervenuto un soggetto pubblico a garantire o finanziare un’operazione (MCC, SACE, o altri fondi statali), bisogna aspettarsi che, in caso di insolvenza del debitore, lo Stato agirà per recuperare le somme sborsate. Spesso la normativa attribuisce a questi crediti di rivalsa privilegi speciali e modalità di riscossione semplificate (es. tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione) come vedremo. Riconoscere la tipologia del proprio debito è fondamentale per scegliere la strategia: ad esempio, un conto è trattare con una banca prima che attivi la garanzia, un altro è dover trattare con un ente pubblico (MCC/ADER) dopo che il credito è divenuto erariale.

2. Difficoltà di Rimborso: Procedure da Seguire e Scenario di Escussione

Quando un’impresa prevede di non riuscire a rimborsare regolarmente un finanziamento garantito da MCC, è importante agire tempestivamente e con cognizione di causa. In questa sezione analizziamo sia le mosse pratiche iniziali (come affrontare le prime difficoltà di pagamento, i rapporti con la banca, eventuali richieste di moratoria o rinegoziazione), sia il funzionamento delle procedure che si innescano in caso di inadempimento conclamato. Comprendere queste dinamiche è essenziale per potersi poi difendere efficacemente o negoziare soluzioni alternative.

2.1 Prime azioni in caso di difficoltà finanziaria

Valutare la sostenibilità e informare per tempo: Se un’azienda inizia ad avere problemi di liquidità tali da compromettere il pagamento delle rate di un finanziamento, la prima mossa consigliabile è fare un’analisi interna della propria situazione finanziaria. Bisogna stimare quanto il ritardo potrà protrarsi e se si tratta di un problema temporaneo o strutturale. In base a ciò:

  • Contattare la banca anticipatamente: È spesso opportuno informare la banca finanziatrice prima che la situazione degeneri (ad esempio, se si prevede di saltare una rata). Molti istituti apprezzano la trasparenza e possono accordare piccole proroghe o rinegoziazioni se vedono collaborazione. Ad esempio, si può richiedere una moratoria (sospensione delle rate per alcuni mesi) o un allungamento del piano di ammortamento. Negli anni 2020-21 erano in vigore moratorie di legge generalizzate per Covid (come l’art. 56 D.L. 18/2020), ma oggi eventuali concessioni sono su base volontaria bancaria o secondo accordi ABI. Segnalare tempestivamente le difficoltà può evitare che la banca avvii immediatamente procedure legali o chiuda le linee di credito.
  • Verificare possibilità di rinegoziazione assistita: In alcuni casi, se la crisi dell’impresa è più grave, potrebbe essere utile accedere alla Composizione Negoziata della Crisi (strumento introdotto nel 2021) o ad altre procedure di allerta/ristrutturazione, di cui diremo in seguito. Questi strumenti consentono di congelare temporaneamente le azioni esecutive dei creditori e tentare un accordo di ristrutturazione. La composizione negoziata, in particolare, può favorire intese con banche e con lo stesso MCC su un piano di rientro o di stralcio del debito.

Documentare le comunicazioni: Qualunque interazione con la banca (o MCC) andrebbe formalizzata per iscritto (PEC, lettera raccomandata, email certificate) e conservata. Ad esempio, se si chiede una rinegoziazione, inviare una lettera dettagliando i motivi (calo di fatturato, insoluti da clienti, aumento costi, ecc.) e la proposta (es. “chiedo sospensione rate per 6 mesi e allungamento di 1 anno del piano, mantenendo garanzia MCC attiva”). Una comunicazione scritta servirà in futuro come prova di aver agito in buona fede e potrà essere utile anche nel caso in cui la banca rifiuti e passi a vie legali (potrà mostrare al giudice la volontà di trovare soluzioni bonarie).

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2.2 Iter in caso di inadempimento (decadenza dal termine, segnalazioni e richiesta di garanzia)

Se il mancato pagamento si protrae e non vi sono accordi di rinegoziazione in atto, la situazione evolve in un vero e proprio default sul finanziamento. Ecco cosa tipicamente accade:

  • Decadenza dal beneficio del termine: Dopo un certo numero di rate non pagate (spesso 2 o 3), la banca può comunicare formale decadenza dal beneficio del termine, dichiarando l’intero debito residuo immediatamente esigibile. Questa comunicazione (ai sensi dell’art. 1186 c.c. o di specifiche clausole contrattuali) mette ufficialmente in mora l’impresa e precede le azioni legali. Spesso la lettera di decadenza avvisa anche che, persistendo il mancato pagamento, la banca attiverà la garanzia statale entro tempi brevi.
  • Segnalazione in Centrale Rischi: L’inadempimento viene di norma segnalato alla Centrale Rischi di Banca d’Italia e alle SIC private (CRIF, Cerved). Dopo 90 giorni di ritardo la posizione è classificata come “crediti deteriorati” (past due o sofferenza a seconda dei casi) nelle banche dati. Ciò peggiora il rating creditizio dell’impresa e la sua reputazione finanziaria.
  • Richiesta di escussione della garanzia MCC: Per tutelare il proprio diritto alla copertura pubblica, la banca deve rispettare tempistiche precise dettate dalle norme del Fondo. In base alle Disposizioni Operative del Fondo, l’istituto finanziatore deve presentare la domanda di escussione entro un termine decadenziale (ad esempio, 90 giorni dalla qualifica di sofferenza, o altri riferimenti temporali a seconda delle casistiche). Inoltre, a pena di perdita della garanzia, la banca deve aver inviato al debitore una comunicazione formale avvisandolo che, in caso di pagamento dal Fondo, MCC si surrogherà nei suoi diritti e agirà in via di regresso contro l’impresa. In pratica, il debitore viene informato che lo Stato subentrerà come creditore per l’importo garantito pagato. Questa comunicazione solitamente è contenuta nella lettera di decadenza o segue subito dopo.
  • Azione legale verso il debitore: Parallelamente (e indipendentemente) dalla richiesta a MCC, la banca può avviare azioni di recupero nei confronti dell’impresa per l’intero credito. Spesso il primo passo è il ricorso per decreto ingiuntivo: la banca si rivolge al tribunale competente chiedendo un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per la somma dovuta più interessi e spese. In alternativa, in presenza di garanzie reali, può notificare un atto di precetto sulla base del contratto di mutuo (se costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, quindi titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.) o avviare direttamente un’esecuzione su pegni/fideiussioni. Nelle more dell’ingiunzione, può anche iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili del debitore, a tutela del credito.
  • Pagamento della garanzia da parte del Fondo: Una volta presentata la domanda e verificata la conformità, Mediocredito Centrale eroga alla banca l’importo garantito (ad es. l’80% del capitale residuo e interessi maturati). Questo generalmente avviene nel giro di alcuni mesi. Dal punto di vista della banca, la posizione è risolta per la parte garantita: ha incassato quella somma dallo Stato. Rimane eventualmente un credito residuo non garantito (il 20% circa, se non recuperato dal debitore) su cui la banca potrà continuare le azioni esecutive.

Effetti della surroga di MCC: A seguito del pagamento, per effetto di legge MCC (gestore del Fondo) si surroga nei diritti della banca verso il debitore, limitatamente all’importo pagato. In altre parole, il debitore ora deve allo Stato ciò che prima doveva alla banca nella misura coperta dalla garanzia. Importante: la surrogazione legale ex art. 1203 c.c. non richiede un atto specifico di cessione; è automatica e avviene in forza delle norme che regolano il Fondo di Garanzia. La banca rilascerà quietanza a MCC e al debitore per la parte saldata dal Fondo.

  • Coinvolgimento di Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER): Nella prassi, il recupero dei crediti in capo a MCC (che sono crediti verso lo Stato) viene affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER). MCC trasmette il credito a AER, che iscrive a ruolo l’importo e notifica una cartella esattoriale (di pagamento) all’impresa debitore. La cartella ingiunge il pagamento delle somme dovute al Fondo MCC, con aggiunta di interessi e oneri di riscossione. Questo passaggio è cruciale: il debito originariamente “privato” diventa un debito di natura erariale, equiparato a tributi o altri crediti pubblici, riscuotibile con le procedure esecutive esattoriali.

Attenzione: L’intervento di AER può far lievitare il debito per via di interessi di mora, aggio di riscossione e sanzioni in caso di ritardi. Spesso importi escussi di 80 possono diventare 100 o più dopo qualche anno di mancato pagamento in fase di riscossione. Ciò rende ancora più gravoso per l’impresa farvi fronte.

Riassumendo, dopo il mancato rimborso si creano due posizioni debitorie distinte per l’azienda:

  • Un debito eventualmente verso la banca (o chi per essa, ad esempio un cessionario o un creditore subentrato) limitato alla quota non coperta dal Fondo. Se la garanzia era 80%, questo residuo è il 20% circa del totale (salvo maggiori spese legali).
  • Un debito verso lo Stato/MCC per la parte garantita pagata (80%). Questo secondo debito viene gestito da MCC/MIMIT e affidato ad AER per la riscossione.

A seconda di chi sia il creditore attuale, cambiano le strategie e i margini di azione:

  • Se la banca non ha ancora escusso la garanzia, l’impresa deve confrontarsi principalmente con la banca, che è ancora creditrice dell’intero importo. In tal caso è possibile trattare soluzioni direttamente con l’istituto (dilazioni, transazioni a saldo e stralcio) prima che intervenga MCC.
  • Se la banca ha già escusso e ottenuto il pagamento statale, allora la banca è stata soddisfatta (almeno nella parte principale) e il creditore dominante diventa MCC/lo Stato. In questa situazione l’impresa si trova con una cartella esattoriale o un creditore pubblico: l’eventuale saldo e stralcio dovrà coinvolgere l’ente pubblico, seguendo procedure più formalizzate e spesso all’interno di un quadro concorsuale.

Nel prossimo capitolo vedremo come difendersi legalmente dalle iniziative di recupero (sia da parte della banca che di MCC/AER), mentre successivamente analizzeremo come negoziare un saldo e stralcio del debito, distinguendo i percorsi stragiudiziali da quelli in sede giudiziale.

3. Difendersi da Azioni Legali di Recupero (Banca e MCC)

Quando un debitore si trova di fronte a una richiesta di pagamento formale – ad esempio un decreto ingiuntivo della banca o una cartella esattoriale di MCC – è fondamentale conoscere gli strumenti di difesa legale disponibili. Questa sezione illustra le possibili opposizioni e contestazioni che un’impresa può sollevare per guadagnare tempo, ridurre l’esposizione o addirittura evitare pagamenti indebiti. Verranno esaminati i casi di difesa contro: decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, procedure esecutive promosse dalla banca (pignoramenti, ecc.), e cartelle/esecuzioni esattoriali attivate da MCC tramite Agenzia Riscossione.

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3.1 Opposizione a decreto ingiuntivo o precetto bancario

Se la banca ottiene un decreto ingiuntivo (spesso provvisoriamente esecutivo) per il credito derivante dal finanziamento, il debitore ha 40 giorni dalla notifica per proporre opposizione (ex artt. 643 e 647 c.p.c.). Nell’atto di citazione in opposizione, l’impresa può contestare il credito sotto vari profili:

  • Contestazioni sul quantum: Verificare attentamente il calcolo del saldo dovuto. Potrebbero esservi errori nel conteggio degli interessi (ad esempio interessi di mora ultra-legali non pattuiti, anatocismo o usura se tassi superano le soglie di legge). Oppure la banca potrebbe aver addebitato spese non dovute o penali sproporzionate. In sede di opposizione si possono chiedere CTU contabili per rideterminare il dovuto.
  • Eccezione di pagamento/parziale pagamento: Se l’impresa ha effettuato pagamenti non registrati correttamente, o se ad esempio la banca ha incassato l’indennizzo assicurativo su un bene finanziato, tali importi vanno sottratti dal dovuto. Anche la circostanza che la banca abbia già ricevuto il pagamento da MCC (garanzia) per una parte del credito può essere eccepita: il decreto ingiuntivo deve tenere conto di quanto la banca ha incassato dallo Stato, altrimenti il rischio è che la banca si faccia pagare due volte. Spesso però la banca chiede decreto prima di ricevere MCC; in giudizio occorrerà allora aggiornare le somme.
  • Vizi procedurali: Controllare se la banca ha rispettato gli obblighi contrattuali e di legge prima di agire: ad esempio l’invio della lettera di decadenza dal termine, o la comunicazione prescritta al debitore riguardo alla surroga del Fondo di Garanzia. Una mancata o tardiva comunicazione potrebbe costituire un inadempimento procedurale. Ancora, verificare la legittimazione: la banca ha agito in proprio nome? (corretto) Oppure ha ceduto il credito a una società di recupero che però non risulta titolare nel decreto?
  • Nullità contrattuali: In via più sofisticata, si può eccepire la nullità di clausole del contratto di finanziamento (o della fideiussione personale, se contestualmente oggetto di ingiunzione) se contrarie a norme imperative. Ad es., alcuni mutui con ammortamento “alla francese” sono stati contestati per usura originaria o anatocismo; oppure fideiussioni redatte su schema ABI 2003 sono state dichiarate nulle dalla giurisprudenza antitrust (cfr. Cass. Civ. 41994/2021). Queste eccezioni, se fondate, possono ridurre o azzerare il credito azionato.

Esempio: Una società riceve decreto ingiuntivo per €100.000 relativo a un mutuo garantito MCC. La banca però aveva già incassato €80.000 dal Fondo qualche settimana dopo aver depositato il ricorso monitorio. In opposizione, la società deve eccepire che il credito della banca si è ridotto a €20.000 (oltre eventualmente interessi su quella quota) e chiedere la revoca parziale dell’ingiunzione. In mancanza, la banca avrebbe titolo per €100.000 pur non essendo più creditrice per l’80% coperto dallo Stato. (Da notare che la banca dovrebbe comunicare al giudice il pagamento sopravvenuto da MCC, ma è bene non fare affidamento su ciò e attivarsi in proprio.)

Se la banca procede invece con precetto e atto di pignoramento (ad esempio su un bene, utilizzando un mutuo fondiario come titolo esecutivo), l’impresa può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., sollevando difese simili (es. contestazione del titolo, dell’importo, ecc.) anche in corso di esecuzione. In caso di pignoramento di macchinari o conti, si può chiedere al giudice dell’esecuzione anche la sospensione in via d’urgenza se vi sono seri motivi (es. credito già estinto in parte, errore evidente, trattative avanzate che rendono inutile l’esecuzione, ecc.).

3.2 Difendersi da richieste di pagamento di MCC (cartelle esattoriali e surroga)

Quando il debito passa nelle mani di MCC/MIMIT e viene iscritto a ruolo, il primo atto che il debitore riceve è la cartella di pagamento emessa da Agenzia Entrate-Riscossione (ADER). La cartella intima il pagamento, di solito entro 60 giorni, dell’importo dovuto al Fondo di Garanzia (più interessi). Se non si paga o non si contesta, AER può procedere con azioni esecutive (fermo amministrativo su auto, pignoramenti, ipoteche).

Come opporsi alla cartella MCC: Le cartelle relative a crediti da rivalsa del Fondo MCC presentano una peculiarità: non derivano da un “accertamento tributario” classico, bensì dalla surroga legale di un credito privato. Non c’è un atto amministrativo reclamabile in Commissione Tributaria. Pertanto, la via corretta per contestarle è l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice ordinario (tribunale civile), analogamente a quanto si farebbe per una cartella relativa a sanzioni amministrative. In pratica si contesta il diritto di MCC di procedere esecutivamente.

Possibili motivi di opposizione alle cartelle MCC:

  • Carenza del titolo esecutivo: È un argomento fondamentale. Per procedere con ruolo e cartella, la Pubblica Amministrazione deve essere munita di un titolo valido. Nel caso in esame, non c’è una sentenza né un decreto ingiuntivo contro il debitore; MCC si basa sulla sua surroga legale. Ci si può chiedere se basti la comunicazione di MCC ad AER o servisse un titolo giudiziale. Alcune pronunce hanno dubitato della legittimità di avvalersi dell’esecuzione esattoriale senza un titolo formale. Ad esempio, il Tribunale di Pavia nel 2024 ha sospeso l’esecuzione di una cartella MCC rilevando “la carenza di un titolo esecutivo” a base dell’azione di AER per conto di MCC. In sostanza, il debitore può eccepire che la semplice surroga non è sufficiente a rendere immediatamente esecutivo il credito e che sarebbe stato necessario un provvedimento monitorio o un accertamento giudiziale. Questa tesi mira a far dichiarare nulla la cartella.
  • Decadenza della garanzia (art. 1957 c.c.): Un’altra eccezione sollevata a volte riguarda l’art. 1957 c.c., norma che prevede la decadenza del fideiussore se il creditore non agisce contro il debitore entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita. Nel caso del Fondo PMI, la banca (creditore originario) in genere ha agito tempestivamente (anche solo escutendo la garanzia). Tuttavia, in Pavia 2024 il debitore ha invocato l’art. 1957 c.c. sostenendo che la banca, avendo ottenuto soddisfazione da altro garante (MCC), non poteva più vantare credito, e che comunque l’azione di MCC contro il debitore era tardiva rispetto alla scadenza del credito. Questa eccezione si collega peraltro alla famosa vicenda delle fideiussioni ABI: in Pavia il debitore evidenziava che la fideiussione di un co-garante era nulla per intesa restrittiva della concorrenza, e ciò poteva influire sulle tempistiche di escussione. In generale, l’argomento dell’art. 1957 c.c. è tecnico e di applicazione non scontata (il Fondo di Garanzia è garanzia “a prima richiesta” e sui generis, quindi potrebbe non ricadere pienamente nella disciplina delle fideiussioni civili), ma va menzionato come linea difensiva creativa in certe opposizioni.
  • Prescrizione: I crediti di MCC potrebbero essere soggetti a prescrizione. Trattandosi di indebito oggettivo surrogatorio, si potrebbe argomentare che la prescrizione è quella ordinaria decennale dal momento del pagamento della banca da parte del Fondo. Tuttavia, se la cartella non viene opposta entro termini brevi, il ruolo diviene definitivo e la prescrizione successiva da far valere è quella quinquennale delle cartelle esattoriali (applicabile a molte entrate). In ogni caso, se sono passati molti anni senza intimazioni, l’eccezione di prescrizione va sempre valutata.
  • Vizi formali della cartella: Come per ogni atto di riscossione, si possono controllare i requisiti formali: la cartella indica correttamente l’ente creditore (MCC o MIMIT), la normativa di riferimento (legge 662/1996, D.M. attuativi), l’importo e le voci accessorie? Eventuali difetti (cartella incomprensibile o riferita a normative errate) possono costituire motivi di nullità.
  • Sospensione dell’esecuzione: In parallelo all’opposizione, si può chiedere al tribunale la sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., se vi è pericolo nel ritardo (ad es. minaccia di pignoramento di beni essenziali) e fumus di fondatezza dell’opposizione. Nel caso Pavia citato, il giudice ha concesso la sospensione della cartella proprio ravvisando profili di fumus boni iuris sulle eccezioni del debitore.

Dopo la cartella: qualora l’opposizione non venga proposta o sia rigettata, il debito in mano ad AER potrà essere oggetto, come altri debiti fiscali, di rateizzazioni (fino a 72 rate o 120 in casi di grave difficoltà) o di procedure di rottamazione/saldo e stralcio fiscale se previste dalla legge. Ad esempio, nel 2023 è stata aperta la “rottamazione-quater” per cartelle fino al 2017: non è certo che crediti come quelli MCC rientrino (in genere sì, perché sono considerate entrate patrimoniali dello Stato), ma se così fosse il debitore potrebbe beneficiare di stralcio di sanzioni e interessi. È sempre opportuno controllare la normativa vigente sulle definizioni agevolate dei ruoli esattoriali.

Contabilità

Buste paga

 

Opposizione ad atti esecutivi: Infine, se AER ha già avviato un pignoramento (es. su conto corrente aziendale) senza che l’azienda se ne sia accorta prima, si può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per contestare eventuali irregolarità formali dell’atto (ad esempio, mancato invio dell’intimazione di pagamento 30 giorni prima del pignoramento, obbligatoria dal 2022 per i debiti erariali).

3.3 Nullità del finanziamento per violazione di norme (concessione abusiva di credito)

Un capitolo peculiare di difesa è quello basato sulla contestazione della validità originaria del finanziamento. La teoria è che se il contratto di finanziamento fosse nullo (perché stipulato in violazione di norme imperative), la banca non potrebbe pretenderne la restituzione e, in cascata, la garanzia statale potrebbe non dover essere escussa o comunque il debitore non dovrebbe restituire nulla allo Stato. Negli ultimi anni alcuni tribunali hanno affrontato il tema della “concessione abusiva di credito” da parte delle banche a imprese decotte:

  • Se una banca eroga credito a un’impresa già insolvente, violando la prudenza bancaria (art. 5 TUB) e magari ritardando il fallimento dell’impresa, può incorrere in responsabilità verso i creditori sociali. Tradizionalmente, questa situazione comporta risarcimento danni verso i terzi, ma non incide sulla validità del contratto di mutuo (che resta valido, con obbligo del debitore di restituire). La Cassazione ha più volte sancito la responsabilità ma non la nullità in tali casi.
  • Nel 2020 però Cass. civile n. 16706/2020 ha fatto discutere perché ha confermato la nullità (ex art. 1418 c.c.) di un finanziamento “dissimulato” concesso a un’impresa in crisi, finalizzato a ritardarne l’insolvenza, in violazione di una norma penale (art. 217 L.F. – bancarotta preferenziale). In quel caso la banca aveva erogato fondi per pagare alcuni creditori privilegiati, aggravando il dissesto: comportamento sanzionato penalmente e il mutuo fu dichiarato nullo per causa illecita.
  • Sulla scia di ciò, Tribunale di Vicenza (19/05/2022) e Tribunale di Torino (4/10/2022) hanno dichiarato nulli finanziamenti concessi a società in crisi con garanzia MCC, ritenendo violato il divieto di abuso del credito. In particolare, il caso Torino riguardava proprio un prestito garantito MCC nel 2021 (misura Covid) ad un’impresa decotta; il giudice ha escluso dal passivo fallimentare il credito della banca, giudicando nullo il contratto.
  • Conseguenze per MCC: Se il mutuo è nullo, la banca perde diritto alla restituzione in sede fallimentare. Tuttavia, potrebbe aver già escusso la garanzia statale. Il Fondo, non essendo parte del contratto nullo ma intervenuto ex lege, mantiene (secondo alcuni) il diritto di surroga perché il suo credito nasce dalla legge, non dal contratto poi dichiarato nullo. Ciò significa che paradossalmente lo Stato paga la banca e resta creditore verso il fallimento, mentre la banca viene esclusa dal passivo per nullità del finanziamento. Questa situazione “asimmetrica” è oggetto di dibattito e crea incertezza: probabilmente vedrà pronunce di legittimità in futuro.
  • Utilizzo pratico: Per l’impresa debitrice, sollevare la nullità del finanziamento come difesa potrebbe in teoria liberarla dal debito verso la banca; ma se MCC ha pagato, rischia comunque di dover pagare lo Stato. In procedure concorsuali, però, l’impresa potrebbe far valere la nullità per escludere anche MCC, sostenendo che la garanzia non può reggere se cade il contratto base. Non vi sono ancora pronunce definitive su questo aspetto, quindi è una difesa estrema e sperimentale.

In sintesi, le difese legali più efficaci nel breve termine sono quelle procedurali e sul titolo (opposizioni a ingiunzioni e cartelle), che possono sospendere o rallentare la riscossione. Contestare la validità del debito stesso è un percorso lungo e incerto, ma da tenere presente qualora vi siano elementi gravi (es. comportamento scorretto della banca, tassi usurari, contratti illeciti). Nel frattempo, è prudente esplorare in parallelo le soluzioni negoziali per ridurre il debito, di cui trattiamo nei prossimi capitoli.

4. Strumenti di Negoziazione e Piani di Rientro

Affrontare un debito oneroso non significa solo difendersi in tribunale: spesso è possibile (ed auspicabile) trovare un accordo con i creditori per gestire o ridurre l’esposizione. In questo capitolo esaminiamo gli strumenti stragiudiziali a disposizione dell’impresa per rinegoziare il debito MCC, inclusi i piani di rientro dilazionati e le trattative di saldo e stralcio. È fondamentale adottare un approccio strategico: capire con chi trattare (banca o MCC, come visto), preparare una proposta sostenibile e convincente, e conoscere vincoli e opportunità offerte dal contesto normativo (ad esempio, recenti circolari MCC permettono alle banche di accettare transazioni sul garantito in certe condizioni).

4.1 Negoziare con la banca prima dell’escussione: piani di rientro e moratorie

Finché il credito è ancora interamente in mano alla banca, l’impresa debitrice può tentare una trattativa diretta con essa. Le banche, soprattutto se vedono possibilità di recuperare almeno parzialmente e se l’impresa mostra impegno, possono preferire una soluzione concordata anziché lunghe azioni legali. Due opzioni principali:

  • Piano di rientro dilazionato (senza stralcio): consiste nel concordare un nuovo calendario di pagamenti per rimettersi in pari. Ad esempio, se l’impresa ha 3 rate arretrate e non può saldarle subito, si può proporre di spalmarle sulle successive 12 mesi aggiuntive, magari aggiungendo le rate future in coda al piano. Oppure, per esposizioni più grandi, concordare un rifinanziamento: chiudere il vecchio prestito e aprirne uno nuovo di importo pari al debito residuo, con durata più lunga e rata più bassa. Questa seconda ipotesi richiede però che la banca sia disponibile e che MCC accetti di mantenere la garanzia sul nuovo piano (cosa possibile, previa comunicazione al Fondo, se si tratta di semplice allungamento e non peggiora la posizione del Fondo). Vantaggi: il debitore evita la morosità formale e le azioni legali, guadagnando tempo per recuperare liquidità. La banca evita la sofferenza in bilancio e potenzialmente recupera l’intero credito se il piano va a buon fine. Svantaggi: l’impresa resta tenuta a pagare tutto (nessuna riduzione dell’importo) e spesso paga più interessi perché la durata si allunga. Inoltre, se la situazione peggiora comunque, si sarà solo rinviato il problema.
  • Moratoria o sospensione temporanea: se la difficoltà si presume temporanea (es. attesa incassi futuri), si può richiedere una sospensione delle rate per un periodo (6-12 mesi). Molte banche hanno aderito in passato a accordi ABI per la sospensione delle PMI in crisi (es. “Accordo per il Credito 2019” e precedenti). Oggi non c’è un’iniziativa generale post-Covid, ma le banche su base individuale possono ancora accordare sospensioni. Durante la moratoria, di solito, le rate di capitale sono sospese mentre maturano interessi (spesso da pagare comunque). È fondamentale ottenere un riscontro scritto dall’istituto sulla concessione della moratoria, per evitare di essere classificati come default.

Quando si avvia la negoziazione con la banca, occorre presentare informazioni finanziarie che giustifichino la richiesta. Ad esempio, mostrare l’ordine di un grosso cliente in consegna fra qualche mese (che genererà incassi) a supporto di una breve moratoria, oppure mostrare un piano di risanamento aziendale redatto con l’aiuto di un professionista per supportare un allungamento.

Il ruolo di MCC in questa fase: Formalmente, il Fondo di Garanzia non viene coinvolto direttamente nelle trattative stragiudiziali tra banca e impresa finché la garanzia non è escussa. Tuttavia, la banca deve tenere a mente le regole del Fondo: se fa un accordo col debitore che riduca il credito garantito senza autorizzazione, rischia di perdere la garanzia. Ad esempio, se la banca rinunciasse a interessi o capitale garantito unilateralmente, MCC potrebbe contestare la garanzia (perché il Fondo copre il credito “come da contratto”). Pertanto, per modifiche sostanziali (come un rifinanziamento o un taglio del debito), spesso la banca consulta MCC o aderisce alle procedure previste (vedi saldo e stralcio con MCC in §5). Per contro, semplici dilazioni che non riducono l’importo dovuto non creano problemi con la garanzia, purché MCC venga informato e, se necessario, l’estensione sia deliberata (recenti disposizioni del Fondo prevedono la comunicazione di nuovi piani di ammortamento/piani di rientro).

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Consiglio pratico: nella proposta di piano di rientro, includere una frase in cui si chiede esplicitamente che la banca “mantenga attiva la garanzia MCC sul finanziamento rinegoziato, ottenendo le necessarie approvazioni dal Gestore del Fondo”. Ciò mostra consapevolezza delle regole e rassicura la banca che l’accordo non invaliderà la copertura statale.

4.2 Negoziazione stragiudiziale di saldo e stralcio (transazione a debito ridotto)

Nel caso l’impresa non sia in grado di pagare l’intero debito neppure rateizzato, una strada è proporre un saldo e stralcio, ovvero un accordo per pagare solo una parte del dovuto a fronte della rinuncia al restante. Questa è una soluzione più radicale – la banca accetta di perdere una quota di credito – ma spesso realistica quando l’alternativa sarebbe il fallimento dell’impresa (con recuperi ancora minori).

Fase preparatoria: Prima di formulare un’offerta di saldo e stralcio, l’impresa dovrebbe prepararsi accuratamente:

  • Analizzare l’importo effettivamente dovuto (capitale, interessi, spese) e quale parte è garantita da MCC. Ad esempio: “Debito totale €100k, di cui €80k garantiti (80%)”.
  • Capire se la banca ha già fatto passi legali (ingiunzioni in corso?) e se ha escusso la garanzia. Se non l’ha ancora fatto, la proposta deve interessare principalmente la banca (che è ancora creditrice di tutto); se già escussa, la banca potrebbe essere indifferente (avendo incassato da MCC) e il negoziato dovrà coinvolgere MCC stesso.
  • Valutare le proprie risorse per un eventuale pagamento una tantum o in poche soluzioni. Il saldo e stralcio funziona meglio se si offre un pagamento rapido e sicuro, di solito in un’unica soluzione o poche rate ravvicinate. Offrire pagamenti diluiti negli anni riduce l’appeal dell’offerta per il creditore.
  • Documentare la condizione di difficoltà in modo da convincere il creditore che prendere subito X è meglio che inseguire Y incerto. Ad esempio, predisporre un dossier con bilanci in perdita, crollo di fatturato, per far capire che l’impresa non ha margine per pagare di più, e magari una perizia di stima su beni pignorabili (se di valore inferiore al debito, rafforza l’idea che escutere porterebbe poco).

Proposta alla banca: La lettera di proposta (vedi §7.1 per un modello) dovrebbe:

  • Riepilogare il debito e ammettere le difficoltà a pagarlo integralmente.
  • Evidenziare le prospettive in caso di mancato accordo: es. “se fossi costretto a portare i libri in tribunale, la banca/MCC recupererebbe forse il 5-10%; con la presente offro il 30% subito, evitando tempi e costi”.
  • Specificare l’importo offerto a saldo (es. “€30.000 a fronte di un debito di €100.000”) e le modalità (es. “mediante bonifico entro 30 giorni dall’accordo”).
  • Chiarire che l’offerta è subordinata alla rinuncia da parte di banca e MCC a ogni ulteriore pretesa, quindi alla liberazione dell’impresa da residui.
  • (Se il finanziamento è garantito da MCC) Richiedere che la banca ottenga l’assenso di MCC all’accordo, come condizione per non pregiudicare la garanzia.

Vincoli e soglia minima: È importante sapere che sul saldo e stralcio di crediti garantiti dallo Stato esistono regole specifiche. Dal 2022, un Decreto MISE del 3 ottobre 2022, attuato con Circolare MCC n. 8/2022, ha stabilito che le banche possono concludere accordi transattivi su crediti garantiti (anche nell’ambito della composizione negoziata della crisi) solo a precise condizioni. Tali condizioni includono in particolare un pagamento minimo del 15% del debito complessivo e il rispetto dei termini per escutere la garanzia. In pratica:

  • La banca non può accettare meno del 15% di soddisfacimento totale (somma pagata dal debitore + eventuale quota versata dal Fondo) senza perdere la garanzia. Questa soglia mira a evitare abusi (cioè banche che praticamente regalano soldi pubblici accettando stralci troppo spinti).
  • L’accordo transattivo deve essere concluso prima della scadenza dei termini per la richiesta di escussione a MCC. Ciò significa che la trattativa va fatta rapidamente dopo il default: trascorsi troppi mesi, la banca sarà obbligata a chiedere la garanzia o la perderà, quindi non potrà più attendere una transazione.
  • Serve l’approvazione di MCC: la proposta va presentata tramite portale MCC con apposita modulistica e MCC la valuta sottoponendola al Consiglio di gestione. Se MCC (MIMIT) approva, la banca può aderire senza decadere dalla garanzia.

Dunque l’impresa nel proporre un saldo e stralcio deve tenere conto di queste regole: offrire almeno il 15% e muoversi con tempismo. Ad esempio, se deve alla banca €100k di cui garantiti 80k, offrire 20k (20%) soddisfa il requisito percentuale e può essere appetibile. Offrire solo 5k (5%) sarebbe sotto la soglia minima consentita e verrebbe rigettato.

Ruolo di MCC nella trattativa stragiudiziale: A differenza dei piani di rientro “interni”, qui MCC entra in gioco. La banca deve presentare la proposta a MCC e ottenere formale assenso. MCC valuterà che l’accordo sia più conveniente rispetto alle alternative (escussione e recupero coattivo). In pratica MCC confronta: “Se non faccio accordo, pago 80 e poi ottengo forse X nel recupero in 5-10 anni; con accordo, pago meno e rinuncio al regresso, l’azienda risana”. Se l’accordo appare vantaggioso (perché l’azienda è in crisi e il recupero forzoso sarebbe incerto), MCC approva.

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Esempio concreto: (Riprendiamo l’esempio già anticipato) Debito banca €100, garantito 80%. L’impresa propone saldo del 20% (€20) e chiede di stralciare 80. Come può funzionare:

  • La banca riceve 20 dall’impresa a saldo.
  • La banca chiede a MCC una escussione “ridotta” di 60 (invece di 80), cioè solo la differenza necessaria perché banca ottenga in totale 80.
  • MCC paga 60 alla banca e rinuncia alla surroga per questi 60. Significa che MCC non chiederà quei 60 all’impresa successivamente.
  • La banca ha così ottenuto 20+60 = 80, cioè lo stesso che avrebbe ottenuto escutendo normalmente la garanzia. Quindi per la banca l’accordo è neutro (non perde nulla rispetto allo scenario base).
  • MCC ha “risparmiato” 20 rispetto a pagare 80, subendo quindi una perdita di 60 invece che 80. Per MCC è un vantaggio, perché in caso di fallimento dell’azienda magari avrebbe recuperato 0; così invece spende meno.
  • L’impresa ha pagato 20 e viene liberata dell’intero debito di 100. Evita inoltre l’azione esattoriale, essendo parte dell’accordo la rinuncia di MCC al regresso.

Questo meccanismo è esattamente ciò che la circolare MCC 8/2022 consente, a patto – ripetiamo – di rispettare condizioni come la soglia minima (nell’esempio 20% che è >15%) e di seguire la procedura nei tempi. La convenienza per tutti è evidente: la banca non peggiora la sua posizione, MCC limita l’esborso e l’impresa si libera del debito residuo.

Tempistiche e formalizzazione: La procedura prevede alcuni passaggi formali:

  1. L’impresa elabora con la banca la proposta transattiva (contenente gli elementi previsti da MCC: importo totale, importo offerto, perdita a carico banca e MCC, motivazioni tecnico-legali, etc.).
  2. La banca carica la proposta sul portale MCC utilizzando lo specifico modulo, entro i termini (prima della decadenza garanzia).
  3. MCC esamina la proposta e la sottopone al proprio Consiglio di gestione entro 30 giorni.
  4. MCC comunica l’esito (approvazione o rigetto) alla banca entro 10 giorni dalla delibera.
  5. Il processo prosegue illustrando le fasi finali per l’attuazione dell’accordo una volta approvato da MCC (se approvato, la banca deve confermare l’avvenuta formalizzazione dell’accordo entro 3 mesi e, in caso positivo, deve poi richiedere l’escussione della garanzia entro 6 mesi). Viene inoltre sottolineato che l’approvazione formale di MCC è necessaria per qualsiasi modifica significativa.

4.3 Esempio pratico di saldo e stralcio

Applicando i meccanismi illustrati sopra, l’esempio riportato nella fonte [22] dimostra che un’impresa può effettivamente chiudere un debito di 100 pagando solo 20. L’azienda in questione aveva un debito residuo di 100 euro non garantito, di cui 80 erano coperti da garanzia MCC all’80%. In assenza di un accordo, la banca avrebbe escusso la garanzia per l’intero importo di 80, lasciando all’impresa sia un debito di 20 verso la banca, sia un debito di 80 verso MCC (gestito tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione). Tuttavia, attraverso un accordo negoziato:

  • L’impresa paga 20 euro alla banca (pari al 20% di 100).
  • La banca richiede al Fondo la garanzia solo per 60 euro invece che 80 (ossia la differenza tra 80 e quanto incassato dall’impresa).
  • MCC versa 60 euro alla banca (coprendo così parte della quota garantita) e accetta di rinunciare ai restanti 20 euro in surroga.
  • La banca recupera in totale 80 euro (esattamente quanto avrebbe recuperato escutendo integralmente la garanzia).
  • MCC perde effettivamente 60 euro, ma in assenza dell’accordo ne avrebbe potenzialmente persi 80 (ipotizzando che l’impresa non avrebbe comunque rimborsato nulla).
  • L’impresa si libera dell’intero debito di 100 pagando solo 20 ed è protetta da ulteriori azioni di recupero sia da parte della banca che da MCC (poiché MCC ha rinunciato ai 60 rimanenti e non li ha trasmessi in riscossione ad AER).

Vantaggi per tutte le parti coinvolte:

  • Per MCC: riduce l’esborso da 80 a 60, risparmiando 20 euro e limitando i costi e le incertezze del recupero futuro (specialmente se l’impresa fosse andata in fallimento senza alcun realizzo).
  • Per la banca: ottiene comunque la piena soddisfazione della quota di credito garantita (80 euro), ricevendo una parte direttamente dall’impresa e il resto da MCC, senza dover affrontare lunghi contenziosi.
  • Per l’impresa: estingue l’intero debito pagando solo il 20%, ed evita ogni ulteriore pretesa dallo Stato (non si crea un debito fiscale da 80 euro, e si evita il coinvolgimento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione).

Considerazioni importanti:

  • L’impresa deve assicurarsi che tutte queste fasi siano formalizzate in un accordo legalmente vincolante, che dichiari esplicitamente che il pagamento concordato libera l’impresa da ogni obbligo residuo sia verso la banca che verso MCC.
  • È essenziale che l’accordo includa l’impegno della banca a procedere con una richiesta di garanzia ridotta e il consenso esplicito di MCC all’operazione.
  • In genere, la liberazione formale dal debito avviene come parte di un piano di ristrutturazione omologato o mediante una lettera ufficiale di quietanza una volta conclusa la transazione.

Conclusione sugli strumenti di negoziazione:
Utilizzando strategie negoziali come queste, e comprendendo la dinamica tra impresa, banca e MCC, anche un’impresa fortemente indebitata può riuscire a ristrutturare o definire i propri debiti in modo pragmatico. Tuttavia, occorre rispettare regole ben precise e attuare con perizia ogni fase dell’accordo.it richiede un’attenta osservanza delle regole (come la soglia minima del 15% e il rispetto dei tempi) e la collaborazione sia della banca che di MCC. Quando una soluzione puramente extragiudiziale non è possibile o non ha successo, è allora necessario considerare il ricorso a procedure formali di gestione della crisi d’impresa, che trattiamo nella sezione successiva.

5. Soluzioni legali e ristrutturazioni (procedure giudiziarie)

In situazioni in cui il debito è troppo complesso o i creditori (in particolare quelli pubblici come MCC) non sono disposti a concedere soluzioni extragiudiziali, l’impresa può essere costretta a ricorrere a procedure formali giudiziarie o para-giudiziarie previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) o da normative correlate. In questa sezione analizziamo come vengono trattati i crediti garantiti da MCC nei diversi contesti di ristrutturazione giudiziaria, e quali strategie specifiche si possono utilizzare per gestire o stralciare tali debiti in questi ambiti. Tratteremo:

  • Gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati;
  • Il concordato preventivo e il concordato semplificato (introdotto dalle riforme recenti);
  • La composizione negoziata della crisi (ibrida, non propriamente giudiziale), già menzionata ma collegata anche agli esiti formali;
  • Per debiti micro o di consumatori, un cenno alle procedure di sovraindebitamento, ove applicabili a piccoli imprenditori (es. “piano del consumatore” o “liquidazione del sovraindebitato” per soggetti non fallibili secondo il CCII).

5.1 Trattamento dei crediti garantiti da MCC nella ristrutturazione giudiziaria

Un aspetto cruciale in ogni procedura di ristrutturazione (sia essa un accordo o un concordato) è comprendere la natura privilegiata o chirografaria del credito. La normativa italiana, come aggiornata, considera il credito che MCC acquisisce per surroga come un credito assistito da privilegio speciale dello Stato, secondo quanto previsto da:

  • D.Lgs. 123/1998, art. 9 comma 5, che attribuisce un privilegio super-senior ai crediti di restituzione derivanti da finanziamenti agevolati (eccettuate alcune spese legali o categorie super-preferenziali);
  • D.L. 3/2015, art. 8-bis comma 3 (convertito nella L. 33/2015), che ribadisce che il diritto di rivalsa dello Stato (MCC), per somme corrisposte a copertura di perdite del Fondo di Garanzia, è privilegiato nei confronti del beneficiario finale e di eventuali garanti terzi.

Ciò significa che, quando MCC subentra dopo aver pagato la banca, il suo credito non è un credito chirografario ordinario in sede concorsuale, ma si colloca al di sopra della maggior parte degli altri, salvo salari e spese legali. Se un’impresa presenta concordato preventivo o va in liquidazione giudiziale (fallimento), il credito di MCC per la quota garantita assume quindi carattere privilegiato, entro i limiti stabiliti dalla legge. Per eventuali porzioni non coperte da privilegio (es. interessi, spese eccedenti), esse possono essere trattate come chirografiche – anche se, nella pratica, il privilegio copre spesso quasi l’intero importo.

Nel concordato o nel piano di ristrutturazione: MCC (o AER per conto suo) deve essere classificato separatamente dai creditori chirografari. In qualità di creditore privilegiato, dovrebbe essere soddisfatto con precedenza (a meno che il piano non preveda un “cram down” o altri meccanismi specifici per ridurre anche i privilegiati).

Possibilità di pagamento parziale:
Alcuni piani di concordato innovativi cercano di trattare i crediti di MCC (e SACE) in una classe autonoma, con l’obiettivo di rinegoziare o ridurre anche i crediti privilegiati. Una strategia osservata è considerare che, se la garanzia non è ancora stata escussa, il creditore effettivo è la banca e MCC ha solo un interesse eventuale. In questi casi, il piano può proporre di pagare alla banca una somma ridotta, e che MCC condivida il sacrificio.

Tuttavia, se la garanzia è già stata escussa, MCC ha un credito proprio e, in quanto privilegiato, occorre garantirgli almeno una percentuale significativa di soddisfazione. Se il credito MCC è elevato, potrebbe distorcere notevolmente la ripartizione delle somme tra i creditori, perché i privilegiati vanno pagati prima e in misura più alta.

Modifiche legislative e flessibilità:
Riconoscendo le difficoltà specifiche poste dai debiti garantiti dallo Stato nelle ristrutturazioni, le riforme del 2022 (D.L. 118/2021 e il successivo CCII) hanno previsto che, nelle composizioni e nei piani:

  • Il garante pubblico (come MCC) possa essere coinvolto direttamente nella negoziazione. Ad esempio, un piano può proporre che MCC accetti un certo abbattimento del credito, purché MCC lo approvi formalmente.
  • Le linee guida interne di MCC sono state aggiornate per valutare proposte di questo tipo, anche nell’ambito della composizione negoziata, che spesso anticipa la procedura concorsuale vera e propria.

Approccio dei tribunali:
Se un piano di concordato propone di pagare a MCC (AER) meno del 100%, anche se privilegiato, potrebbe essere necessario il consenso esplicito di MCC o l’uso di strumenti come il cram down (ossia l’imposizione della soluzione anche ai dissenzienti se altre classi simili hanno accettato). Tuttavia, spesso il credito di MCC è sui generis, cioè non assimilabile pienamente ad altri privilegi classici come pegni o ipoteche, bensì derivante da norme speciali di legge. È ancora dibattuto se si possa trattare il credito di MCC come classe a sé e rimodularlo separatamente.

Prospettiva rilevante:
Se un’impresa riesce a dimostrare che il finanziamento originario era viziato (es. concessione abusiva di credito), potrebbe tentare di contestare anche il credito di MCC in sede di ristrutturazione. Tuttavia, come già discusso al par. 3.3, anche l’eventuale nullità del contratto di mutuo non annulla automaticamente il diritto di MCC, poiché esso deriva direttamente dalla legge e non solo dal contratto originario. Serve quindi una strategia ben articolata e, se possibile, supportata da giurisprudenza favorevole.

5.2 Concordato preventivo e saldo e stralcio con MCC

Nel concordato preventivo (composizione con i creditori, sia in continuità che in liquidazione):

  • Se la garanzia non è ancora stata escussa: la banca è ancora titolare del credito (per l’intero importo), e MCC non compare direttamente, se non come titolare di un diritto condizionato. Il piano potrebbe proporre alla banca, ad esempio, un pagamento del 20% sul credito chirografario. Tuttavia, è probabile che la banca preferisca escutere la garanzia piuttosto che accettare il 20%. Per questo, un piano ben strutturato dovrebbe prevedere che la banca escuta effettivamente la garanzia, ma nel contesto del piano, e che MCC dia il proprio assenso all’operazione. Ciò è complicato se non si ottiene l’approvazione preventiva di MCC, soprattutto per motivi di tempistiche.
  • Se la garanzia è già stata escussa prima del concordato: MCC (tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione) compare nel passivo come creditore privilegiato. Il piano deve quindi prevedere il pagamento dei creditori privilegiati almeno nella misura richiesta dalla legge (spesso pari al 100% del capitale, salvo eccezioni specifiche).

È stata introdotta anche una forma di “concordato semplificato” (una composizione semplificata, senza voto, destinata alla liquidazione dopo fallimento della composizione negoziata). In questo scenario, il debitore può proporre direttamente condizioni ai creditori. Tuttavia, se si intende ridurre i crediti privilegiati come quelli di MCC, il tribunale potrebbe essere riluttante ad approvare il piano senza un esplicito coinvolgimento dello Stato, data la natura pubblicistica del credito.

5.3 Accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR) e MCC

Un Accordo di Ristrutturazione dei Debiti (ex art. 182-bis L.F.) richiede l’adesione del 60% dei creditori e la formale adesione individuale di ciascun creditore. Per quanto riguarda la posizione di MCC:

  • Se il credito è ancora in mano alla banca (e la garanzia non è stata escussa), occorre l’assenso della banca, il che implica trattare con essa anche in relazione alla garanzia, come descritto nel paragrafo precedente.
  • Se MCC ha già escusso la garanzia, è creditore diretto: occorre quindi il suo assenso esplicito. MCC potrebbe accettare un pagamento parziale, secondo la stessa logica illustrata nel saldo e stralcio (ad es. accettare 60 invece di 80), purché ci siano condizioni favorevoli e vantaggiose.

In pratica, si può formalizzare un accordo di tipo “saldo e stralcio” come descritto nel §4.2 all’interno di un ADR, in modo da renderlo vincolante e magari facilitare aspetti fiscali (come l’omologazione e la fiscalità dei debiti stralciati). Tuttavia, poiché MCC può già operare extragiudizialmente, l’ADR aggiunge valore solo se si vogliono vincolare anche altri creditori.

5.4 Sovraindebitamento (per microimprese o garanti personali)

Se il debitore non è soggetto fallibile (ad es. un piccolo imprenditore, un professionista che ha contratto un prestito garantito MCC, o una startup fuori dal perimetro CCII), può avvalersi del “piano del consumatore” o del “piano dell’imprenditore minore” previsti dalla Legge 3/2012 (come modificata).

In tali piani, anche i crediti di MCC devono essere inclusi e trattati. Il vantaggio di queste procedure è che, se il piano viene omologato dal tribunale, esso vincola anche i creditori dissenzienti, se rispetta i criteri di equità. Ad esempio, una persona fisica potrebbe proporre di pagare solo il 10% su un prestito garantito dallo Stato, se priva di beni o redditi, e se il giudice ritiene che tale piano rappresenti la miglior soluzione realistica, potrebbe approvarlo. Esistono precedenti in cui creditori pubblici (compresi fiscali) sono stati soddisfatti in misura inferiore al 100%.

Tuttavia, qualsiasi riduzione del credito MCC rappresenta pur sempre una rinuncia parziale a un credito pubblico, il che richiede una base giuridica chiara o l’assenso esplicito del creditore (cioè MCC). Le procedure giudiziarie forniscono la struttura legale per farlo quando l’alternativa è la liquidazione, in cui MCC potrebbe recuperare ancora meno.

Giurisprudenza:
È in corso un’evoluzione giurisprudenziale su come classificare e trattare i crediti MCC in queste nuove procedure. Alcune pronunce evidenziano che, fino a quando la garanzia non è escussa, il privilegio di MCC non si è ancora concretizzato; per cui, in un piano proposto prima dell’escussione, si potrebbe trattare la posizione come un normale credito bancario. Se il piano viene eseguito e la banca è parzialmente soddisfatta, l’obbligo di MCC a versare la garanzia potrebbe venire meno. Vi sono anche argomentazioni secondo cui, una volta in esecuzione un piano di ristrutturazione, la garanzia statale non dovrebbe più essere escutibile.

Andrebbero citati eventuali casi significativi già decisi fino al 2025 – ad esempio, un tribunale di Milano o Roma che abbia fornito chiarimenti su questi aspetti.

Considerazione finale:
Data la complessità delle procedure concorsuali, è fortemente raccomandato per le imprese coinvolte in debiti garantiti MCC di affidarsi a consulenti esperti, per impostare correttamente la strategia. In ogni caso, dimostrare che MCC otterrà un miglior risultato accettando un piano, anche con uno sconto, rispetto a una procedura liquidatoria, è l’elemento chiave per ottenere l’assenso sia del Fondo che del giudice.

6. Casi di saldo e stralcio riuscito – Esempi pratici

In questa sezione presentiamo alcuni scenari realistici e i relativi esiti per mostrare come le strategie discusse possano condurre effettivamente a una riduzione o cancellazione del debito. Ogni esempio include una breve descrizione della società, del tipo di finanziamento ricevuto, della situazione di difficoltà e di come si sia giunti alla soluzione (con il coinvolgimento di banca, MCC, azioni legali, ecc.). Sono menzionati anche eventuali precedenti giurisprudenziali o decisioni rilevanti che hanno favorito tali risultati.

6.1 Esempio 1: saldo e stralcio pre-default per piccola impresa

Scenario: Un’azienda manifatturiera a conduzione familiare ottiene nel 2019 un finanziamento bancario di €200.000, garantito all’80% da MCC, per ampliare la propria attività. Dopo il Covid, il fatturato crolla e l’azienda va in default nel 2022. Il debito residuo è pari a €150.000.

Azioni: Prima che la banca intraprenda azioni legali, la società si affida a un consulente. Viene predisposto un piano che mostra come, in caso di aggressione legale, l’impresa potrebbe liquidare recuperando al massimo €50.000 per tutti i creditori. Si apre un dialogo tramite la piattaforma di composizione negoziata, a riprova della serietà dell’impresa (anche se poi non si prosegue in giudizio).

Negoziazione: L’azienda propone di versare €30.000 (pari al 20%) come saldo completo del debito. La banca, esaminando la situazione finanziaria, accetta di sottoporre la proposta a MCC. Viene quindi inoltrata l’istanza con tutti i dati necessari (piano di rilancio dell’azienda, relazione di un esperto indipendente sulla sostenibilità dell’accordo, ecc.).

Esito: MCC approva, in base ai criteri della Circolare 8/2022 (20% > soglia minima del 15%). Il titolare della società integra parte dei €30.000 con risorse personali. L’accordo viene eseguito: la banca riceve €30.000 dall’impresa e €90.000 da MCC (in realtà i numeri sono stati leggermente adattati per equità: MCC ha chiesto di non versare più del triplo rispetto a quanto pagato dall’impresa). L’impresa viene liberata dal debito residuo. Due anni dopo, l’azienda ha ripreso a operare con buoni risultati, sollevata dal peso del debito.

6.2 Esempio 2: contestazione dopo escussione e accordo in tribunale

Scenario: Una società di costruzioni aveva contratto un finanziamento di €500.000 (garantito al 70% da MCC) e un affidamento bancario coperto da Fondo antiusura. Dopo il default, la banca ottiene nel 2021 un decreto ingiuntivo per €520.000 (compresi interessi). Intanto, la banca aveva già escusso MCC, che aveva erogato circa €350.000 (70%). La banca proseguiva l’esecuzione sui beni aziendali.

Difesa legale: L’impresa propone opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che la banca non aveva decurtato quanto ricevuto da MCC. In effetti, al momento dell’udienza, la banca aveva già incassato da MCC. Il giudice riconosce che il credito va ridotto. Il decreto viene parzialmente revocato: rimane solo il credito residuo non coperto da MCC (€150.000).

Pretesa di MCC: Contemporaneamente, l’azienda riceve una cartella esattoriale da AER per €350.000 + interessi. L’impresa propone opposizione (art. 615 c.p.c.), sostenendo la mancanza di titolo esecutivo in capo a MCC e segnalando che il credito è ancora contestato in tribunale (anche se la controversia era con la banca). Solleva inoltre la possibile nullità del contratto di finanziamento, sostenendo la tesi della concessione abusiva di credito (la banca avrebbe rifinanziato l’impresa nel 2019 nonostante fosse quasi insolvente).

Accordo in sede giudiziale: In una mediazione ordinata dal giudice, tutte le parti (impresa, banca, avvocato MCC via AER) trovano un’intesa complessiva:

  • L’impresa ritira alcune contestazioni.
  • La banca rinuncia al pignoramento dei macchinari (giudicati di basso valore).
  • MCC accetta di chiudere la propria pretesa con un pagamento di €100.000 in 5 rate annuali, senza ulteriori interessi, purché il titolare garantisca personalmente.

Esito: Viene firmato un accordo transattivo giudiziale, omologato dal tribunale:

  • L’impresa versa subito €50.000, provenienti dalla vendita di alcuni beni, destinati a MCC.
  • I restanti €50.000 saranno versati in 5 anni.
  • La banca, su un credito residuo di €150.000, accetta €20.000 (in parte compresi nei primi 50.000 pagati), riconoscendo le difficoltà dell’impresa.

Conclusione: L’impresa chiude la vertenza complessiva versando circa €100.000 su oltre €500.000 di debito. La quota restante del credito MCC viene formalmene condonata in sede giudiziale.


Nota: Sebbene questo caso sia ipotetico, riflette situazioni realistiche in cui una combinazione di difesa legale e negoziazione, anche dopo l’escalation, può condurre a soluzioni condivise. I tribunali, spesso, favoriscono esiti conciliativi per evitare lunghi contenziosi6.3 Esempio 3: Concordato preventivo con coinvolgimento di MCC

Scenario: Un’azienda manifatturiera di medie dimensioni (circa 300 dipendenti) aveva contratto vari finanziamenti garantiti da MCC per un totale di €10 milioni, di cui €7 milioni garantiti. Nel 2024, a causa di problemi nella catena di approvvigionamento e dell’aumento dei costi energetici, l’azienda è diventata insolvente. Ha quindi presentato domanda di concordato preventivo in continuità, nel tentativo di salvare l’attività.

Trattamento nel piano: Il piano ha classificato separatamente i crediti per surroga di MCC. È stato calcolato che, in caso di fallimento, MCC (tramite AER) avrebbe recuperato forse solo il 20%. Il piano ha quindi proposto al creditore pubblico (lo Stato) un pagamento del 40% in 5 anni, mentre agli altri creditori chirografari era destinato solo il 10%. I creditori privilegiati con garanzie reali (es. banche con ipoteche) non venivano toccati.

Questione giuridica: Normalmente, i crediti privilegiati, come quello di MCC, dovrebbero essere pagati per intero se possibile. Tuttavia, il piano ha invocato l’articolo 84 del Codice della Crisi (CCII) per applicare un cram-down sul privilegio di MCC, sostenendo che il piano garantiva un’“utilità equivalente”: il 40% proposto era comunque il doppio rispetto a quanto MCC avrebbe ottenuto in una procedura liquidatoria (dove spesso lo Stato viene soddisfatto solo dopo gli altri). Inoltre, si è fatto notare che il credito MCC deriva da fondi pubblici e che l’approvazione del piano avrebbe consentito di salvare 300 posti di lavoro.

Iter procedurale: Il tribunale ha ammesso il piano alla votazione. MCC (tramite AER), in quanto creditore privilegiato, non ha votato con i chirografari, ma il piano prevedeva classi distinte, inclusa una classe ad hoc per MCC. In realtà, i crediti pubblici spesso non partecipano alla votazione, ma per applicare il cram-down è comunque necessario dimostrare la correttezza e l’equità del trattamento.

Posizione del Ministero: Inizialmente, il Ministero (MCC) si è opposto formalmente al piano. Tuttavia, dopo trattative mediate dal commissario giudiziale, ha accettato di sostenere il piano a condizione che la percentuale fosse aumentata al 50%. Il piano è stato quindi modificato in tal senso.

Esito: Il piano è stato omologato con il consenso di MCC al 50%. L’azienda è uscita dal concordato e ha iniziato a versare le rate previste, inclusi i pagamenti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione in misura proporzionale. Lo Stato ha di fatto rinunciato al 50% del proprio credito.

Considerazione finale: Questo esempio dimostra che anche nell’ambito delle procedure formali, è possibile negoziare con MCC, soprattutto se si dimostra che l’alternativa (es. liquidazione) porterebbe a un risultato peggiore. Il principio guida rimane quello della convenienza comparata.

7. Strumenti pratici: modelli di lettere e istanze

In questa sezione conclusiva di contenuto, forniamo schemi e indicazioni utili per redigere alcuni documenti comunemente necessari durante i procedimenti descritti. Si tratta di modelli di base, che devono essere personalizzati in base al caso concreto.

7.1 Modello: Lettera di proposta di saldo e stralcio alla banca (con garanzia MCC)

[Su carta intestata dell’impresa]

Destinatario: [Nome della Banca], All’attenzione di [Responsabile]
Copia per conoscenza: [Se noto, contatto MCC o indicare genericamente “MCC tramite la Banca”]

Subject: Proposta di saldo e stralcio relativo al finanziamento [type/number]

Gent.le [Manager/Banca],

La scrivente società [Nome], codice fiscale [], intende sottoporre alla Vostra attenzione una proposta transattiva a saldo e stralcio del debito derivante dal finanziamento in oggetto, erogato in data [] per €[_] e assistito da garanzia del Fondo PMI (Mediocredito Centrale) per l’[]% dell’esposizione.

Situazione Attuale: A causa di [breve descrizione delle difficoltà: es. calo di fatturato del 40% nel 2023, aumento costi materie prime, ritardi incassi], la società si trova nell’impossibilità di proseguire regolarmente il rimborso del finanziamento. Ad oggi risultano scadute e impagate n. [] rate per complessivi €[] e il debito residuo ammonta a €[] (di cui €[_] capitale, €[] interessi e €[] altri oneri). Senza un accordo, la prospettiva sarebbe l’apertura di una procedura concorsuale con esiti incerti per tutti.

Proposta di Stralcio: Al fine di definire bonariamente la posizione, proponiamo il pagamento in via stragiudiziale dell’importo di €[_] pari al []% del debito complessivo a titolo di saldo e stralcio, così suddiviso:

  • €[___] da corrispondersi a Voi (banca) entro [data, es. 30 giorni dalla Vostra accettazione] mediante bonifico a saldo della quota di Vostra pertinenza;
  • Conseguentemente, richiesta di escussione della garanzia al Fondo MCC limitatamente all’importo di €[_] (quota garantita corrispondente al restante []%), con contestuale rinuncia da parte Vostra alla richiesta della parte eccedente e impegno di MCC a non esercitare azioni di regresso nei confronti della scrivente oltre l’importo incassato.

Tale proposta garantisce una soddisfazione complessiva pari a €[somma] (equivalente a [__]%) del Vostro credito, in linea con quanto da Voi recuperabile escutendo integralmente la garanzia statale, ma con il vantaggio di una definizione immediata e certa, evitandovi i tempi e costi di un recupero coattivo e il rischio di minore realizzo nell’ambito di eventuali procedure concorsuali.

Elementi a supporto: Alleghiamo documentazione comprovante la situazione di difficoltà e le ragioni per cui riteniamo la proposta conveniente:

  • Situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata al [data], evidenziante l’assenza di liquidità per coprire integralmente il debito.
  • [Eventuale] Piano di risanamento aziendale redatto con l’ausilio di [professionista], dal quale risulta che la continuità aziendale può essere preservata solo con una significativa decontribuzione del debito.
  • [Eventuale] Perizia giurata sul valore di realizzo dei cespiti aziendali in caso di liquidazione (valore stimato ~€___, insufficiente a soddisfare per intero i creditori chirografari).

Impegni futuri: In caso di accoglimento della proposta, la società si impegna fin d’ora a [eventuali impegni: es. versare l’importo indicato nei termini previsti; mantenere informato l’istituto circa l’andamento futuro; etc.]. Si richiede altresì, contestualmente all’accordo, la formale rinuncia/estinzione di ogni eventuale procedura legale avviata (ingiunzione, segnalazioni CR) riguardante il suddetto debito.

Richiesta di Coinvolgimento MCC: Consapevoli che il credito in questione è garantito dallo Stato, chiediamo che codesta Spett.le Banca, qualora ritenga di accogliere in via di massima la proposta, provveda a trasmetterla al Gestore del Fondo di Garanzia (MCC) secondo le vigenti Disposizioni Operative (es. Circ. n. 8/2022) per ottenere la necessaria approvazione ministeriale. A tal fine la presente contiene tutti gli elementi richiesti (importo totale, importo offerto, perdita per banca e per Fondo, informazioni sulla situazione aziendale, motivazioni della banca nel considerare la proposta favorevole).

Validità della proposta: La presente proposta si intende valida ed efficace sino al [data] (entro cui auspichiamo possa completarsi l’iter autorizzativo). Oltre tale data, in assenza di riscontro positivo, la società valuterà altre opzioni, incluso il ricorso agli strumenti della crisi d’impresa.

Certi della Vostra attenzione e confidando in un riscontro positivo, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ulteriore o incontro volto a definire i dettagli dell’accordo.

Distinti saluti,

[Firma del Legale Rappresentante]
[Nome e Cognome] – [Carica]
[Recapiti di contatto]

(Allegati: [lista documenti allegati])

7.2 Modello: Fac-simile di opposizione a cartella esattoriale (MCC – Fondo di Garanzia)

Si tratta di un atto legale, che normalmente dovrebbe essere predisposto da un avvocato, ma di seguito viene fornito uno schema semplificato.

Ricorso in opposizione ad esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Tribunale di [__]
Atto di citazione in opposizione all’esecuzione promossa da Agenzia Entrate-Riscossione per conto di MCC

Promuovente/opponente: [Società XYZ Srl], CF [], con sede in [], rappresentata e difesa dall’Avv. [___] (mandato allegato)

Contro:

  • Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della riscossione per la provincia di [], con sede in [_];
  • Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Gestore Fondo di Garanzia PMI (Mediocredito Centrale), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in [Roma], c/o MCC;

Oggetto: Opposizione alla cartella di pagamento n. [] notificata in data [] avente ad oggetto €[] per “recupero somme Fondo di Garanzia L.662/96” relative alla posizione MCC n. [].

Fatti:
– La società opponente aveva contratto un finanziamento con [Banca] in data [], garantito dall’80% dal Fondo PMI ex L.662/96. A seguito di inadempimento, la Banca escuteva la garanzia statale in data [].
– Senza che vi fosse alcun titolo esecutivo giudiziale nei confronti della opponente, MCC procedeva a iscrivere a ruolo la somma di €[] (quota pagata alla banca) più €[] interessi, ottenendo l’emissione della suddetta cartella esattoriale.
– Detta cartella è stata notificata in data [__]. Non risultano precedenti notifiche di avvisi o intimazioni di pagamento specifiche.
– La società ritiene l’azione esecutiva intrapresa illegittima per i motivi di seguito illustrati.

Motivi di Opposizione:

  1. Carenza di titolo esecutivo in capo a MCC: Il credito vantato dal Fondo di Garanzia, ancorché derivante da surrogazione legale (artt. 1203 e 1205 c.c.), non risulta formalizzato in un titolo esecutivo giudiziale (sentenza o decreto ingiuntivo) né in un atto amministrativo di accertamento notificato. La cartella esattoriale impugnata si fonda unicamente sulla comunicazione del Gestore del Fondo all’Agente della Riscossione, priva dei requisiti del titolo esecutivo. In base a consolidata giurisprudenza, la cartella di pagamento da sola non può costituire titolo esecutivo se manca un atto presupposto validamente notificato al debitore. Nel caso di specie, l’ingiunzione fiscale prevista dal RD 639/1910 non risulta emessa. Pertanto, difetta il presupposto per l’azione esecutiva ex art. 49 DPR 602/73. (Si richiama l’ordinanza Trib. Pavia 1/10/2024 che in fattispecie analoga ha sospeso l’esecuzione per carenza di titolo).
  2. Decadenza dal diritto di escussione ex art. 1957 c.c.: In via gradata, si rileva che la garanzia prestata dal Fondo PMI ha natura di fideiussione a prima richiesta. Ai sensi dell’art. 1957 c.c., il creditore garantito (Banca) avrebbe dovuto proporre le sue istanze contro il debitore principale entro il termine semestrale, altrimenti la fideiussione si estingue. Nel caso in esame, la banca si è limitata ad attivare il Fondo, senza agire tempestivamente contro la debitrice principale. Al momento della surroga di MCC (oltre 6 mesi dopo il primo inadempimento), il diritto di regresso risulta pertanto prescritto o quantomeno non più azionabile, essendosi verificata la decadenza dalla garanzia per inerzia del creditore originario. Conseguentemente, MCC non potrebbe oggi rivalersi sull’opponente.

(Nota: questo motivo è complesso e dibattuto, da calibrare caso per caso; va inserito solo se ragionevole collegarlo, come in Pavia case with anti-competitive fideiussion issue.)

  1. Violazione del contraddittorio e difetto di motivazione dell’atto: La cartella impugnata omette qualsiasi chiara indicazione della base giuridica del debito. Si limita a recare un generico riferimento alla L.662/96, senza però allegare l’atto di escussione o specificare il calcolo degli interessi. Ciò viola l’obbligo di motivazione e impedisce al debitore di comprendere compiutamente la pretesa, in contrasto con l’art. 3 L.241/90 e i principi di trasparenza dell’azione amministrativa.
  2. Sospensione necessaria ex art. 615 co.1 c.p.c.: Stante la palese assenza di un titolo esecutivo valido e il grave pregiudizio derivante dall’eventuale prosecuzione dell’esecuzione (AER ha già minacciato atti di pignoramento dei conti aziendali), si chiede la sospensione immediata dell’efficacia esecutiva della cartella impugnata, ai sensi degli artt. 615 co.1 e 623 c.p.c. (Già concessa in casi analoghi: cfr. Trib. Pavia cit. supra).

Tutto ciò premesso, la società opponente, come in epigrafe rappresentata, cita in giudizio le parti convenute avanti il Tribunale di [__] – Sezione Civile, all’udienza del _________, invitandole a costituirsi nei termini di legge e ivi comparire, e conclude affinché l’Ecc.mo Tribunale voglia:

– In via preliminare, disporre la sospensione dell’esecuzione intrapresa mediante la cartella di pagamento n. /_ emessa da AER per €___, nelle more del presente giudizio;

– Nel merito, accertare e dichiarare l’inesistenza o inefficacia del titolo esecutivo posto a base della predetta cartella e, per l’effetto, dichiarare nulla e/o priva di efficacia esecutiva la cartella medesima, nonché ogni atto conseguente;

– Per l’effetto, inibire ad Agenzia Entrate-Riscossione di procedere oltre nella riscossione coattiva di detto importo nei confronti dell’opponente;

– Con vittoria di spese di lite a carico delle parti convenute in solido, ove resistano.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti: 1) copia contratto di finanziamento e garanzia MCC; 2) copia cartella di pagamento impugnata; 3) corrispondenza MCC-banca relativa all’escussione; 4) [ordinanza Tribunale Pavia 2024]; etc.

Luogo, data.
Avv. XYZ – difensore di [Società]

(Firma e procuratore)

8. Normative, Giurisprudenza e Prassi Rilevanti (Fonti)

Normativa primaria (leggi e decreti):

  • L. 662/1996, art. 2 comma 100 lett. a: Istituzione del Fondo di Garanzia per le PMI e relative finalità.
  • D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (TUB), art. 111: Disciplina del Microcredito (come modificato da L. 234/2021).
  • D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 123, art. 9 comma 5: Previsione del privilegio speciale per i crediti nascenti da finanziamenti agevolati (applicato ai crediti di rivalsa di MCC).
  • D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (Decreto Liquidità), art. 13: Misure straordinarie sul Fondo PMI per Covid-19 (garanzia 100% su finanziamenti fino 25k poi 30k).
  • D.L. 8 aprile 2020 n. 23, art. 1: Garanzie SACE “Garanzia Italia” per grandi imprese.
  • D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, art. 8-bis comma 3 (conv. L. 33/2015): Conferma del privilegio per i diritti di rivalsa del Fondo di Garanzia (MCC).
  • Codice della Crisi d’Impresa e Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e D.L. 118/2021: Norme sulle procedure di composizione negoziata, concordati, accordi con particolare riferimento al trattamento dei crediti pubblici (es. art. 63 CCII sui trattamenti di favore per crediti tributari e previdenziali esteso analogicamente ai crediti pubblici garantiti).
  • DM 20 novembre 2014 n. 176 e DM 20 novembre 2023 n. 211: Regolamenti attuativi sul Microcredito ex art. 111 TUB, con innalzamento massimali a 75k/100k dal 2024.
  • Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022), comma 913: Modifica all’art. 111 TUB per aumento soglie Microcredito (40k->75k).

Disposizioni operative e circolari MCC:

  • Disposizioni operative del Fondo di Garanzia PMI (ultima edizione 2022/2023): Regolamento tecnico emanato da MCC/MIMIT che disciplina criteri di ammissibilità, procedure di escussione, ecc. (es. termini per richiesta escussione, obbligo comunicazioni).
  • Circolare MCC n. 8/2022 del 14/10/2022: Introduzione possibilità di accordi transattivi a saldo e stralcio nell’ambito della Composizione Negoziata della Crisi, con condizioni (soglia 15%, tempistiche).
  • Linee guida MCC per il diritto di surroga (Circolare 620/2012): Istruzioni emanate per agevolare la surrogazione del Gestore Fondo dopo l’escussione (profilo storico).
  • Accordi ABI – Moratorie: Esempio “Accordo per il Credito 2019” – protocolli tra ABI e associazioni imprenditoriali per sospensione o allungamento prestiti PMI (richiamati come Circolari MCC, es. Circ. 17/2018).

Giusrisprudenza – Sentenze e Ordinanze:

  • Cass., Sez. VI, Ord. n. 3025/2021 (ud. 3/12/2020 – dep. 09/02/2021): Caso BPCom vs MCC/AER. Conferma del privilegio ex D.Lgs. 123/98 sui crediti di MCC e rigetto tesi credito chirografario. Rilevante per la legittimità del privilegio statale in surroga.
  • Cass., Sez. I, Sent. n. 16706/2020: Principio di nullità del finanziamento bancario ex art. 1418 c.c. in caso di concessione abusiva di credito in violazione di norme penali (art. 217 L.F.).
  • Tribunale di Vicenza, 19 maggio 2022: Pronuncia (inedita ufficialmente) su nullità di mutuo a società decotta garantito da MCC (con richiamo a Cass. 16706/20).
  • Tribunale di Torino, 4 ottobre 2022: Pronuncia in opposizione stato passivo che esclude credito da finanziamento Covid garantito MCC per nullità del contratto (concessione abusiva di credito).
  • Tribunale di Como, Sent. 2019 (confermata da App. Milano 2018): Caso BPCom (come sopra Cass 3025/21) – afferma natura privilegiata credito MCC.
  • Tribunale di Pavia, Sez. I, Ordinanza 1 ottobre 2024: Sospensione ex art. 615 cpc di esecuzione esattoriale su cartella MCC; riconosce fumus su mancanza titolo esecutivo e su eccezione art.1957 c.c. con fideiussioni ABI (caso “Dr. Jekyll & Mr. Hyde” commentato da Sangiorgio).
  • Tribunale di Milano, ordinanze 2023 (es. ord. 28/07/2023): in tema di concordato semplificato, trattano crediti erariali privilegiati e potenziale applicazione analogica a crediti MCC (indicative, anche se non specifiche).
  • Corte di Giustizia UE (causa C-198/18) eventuale: sulla nullità delle fideiussioni schema ABI (antitrust) – impatto sulla eccepibilità verso MCC come surrogato su garanti.

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