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Bonus giovani e donne. Dal 16 maggio il via alle domande con nuovi termini di decorrenza.


Dopo una lunga attesa durata diversi mesi, il 9 maggio scorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato nella sezione “ Pubblicità Legale “ del proprio sito  istituzionale il decreto n. 66/2025 attuativo del Bonus giovani e donne.  

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Il decreto fornisce le disposizioni attuative dei due bonus previsti dal DL Coesione per donne (articolo 23 D.L. n. 60/2024) e giovani (articolo 22 D.L. n. 60/2024). Si tratta di due  esoneri contributivi totale per l’assunzione a tempo indeterminato, o la trasformazione da rapporto a tempo determinato a indeterminato, di lavoratori under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato e di donne prive di impiego regolarmente retribuito.

L’ INPS con le due circolari n. 91  e  n. 90 del 12 maggio 2025 fornisce importanti indicazioni per quanto concerne il procedimento di ammissione agli incentivi. Vengono così recepiti i nuovi termini di decorrenza delle agevolazioni e fissata al 16 maggio la data a partire dalla quale è possibile inoltrare le domande.

BONUS DONNE

Il Bonus donne prevede un incentivo per sostenere l’occupazione femminile stabile. L’agevolazione consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato.  Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

L’ esonero è riconosciuto per una durata massima di  24 mesi dall’assunzione, entro il limite massimo di 650 euro per lavoratrice, a condizione che le assunzioni agevolate comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese, ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

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L’ assunzione deve riguardare donne  :  

  1. prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nei territori della ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);
  2. prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti;
  3. prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ovunque residenti ed operanti nelle professioni caratterizzati da marcata disparità di genere, annualmente individuati con decreto dal Ministro del lavoro.   

L’ attuazione della misura agevolativa  nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di stato ( Reg. 651/2014 ) comporta conseguenze applicative riguardanti la decorrenza delle misure legate all’autorizzazione della Commissione Europea C ( 2025 ) 649 final del 31 gennaio : 

  • Per i datori di lavoro che procedono con l’assunzione di donne menzionate al precedente punto 1, considerato il carattere selettivo sul piano territoriale, e la sua rilevanza ai fini dell’applicazione della normativa in materia di aiuti di stato, l’ incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 per i successivi 24 mesi;
  • Per i datori di lavoro che procedono con l’assunzione di donne menzionate al precedente punto 2, l’ incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Anche in questo caso, l’agevolazione è riconosciuta per 24 mesi.
  • Per le lavoratrici menzionate al punto 3, l’ agevolazione è riconosciuta per i successivi 12 mesi all’assunzione effettuata dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.    

Le domande potranno essere presentate dal 16 maggio, avvalendosi del modulo on line disponibile sul portale dell’ Istituto previdenziale. 

Dovendo recepire quanto trascritto nel decreto attuativo, la circolare precisa che la domanda di riconoscimento dell’esonero per le assunzioni di cui al punto 1 può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non avviati mentre per le assunzioni in settori economici da accentuata disparità occupazionale di genere ( punto 3 ) e per le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti ( punto 2 ) la domanda può essere inoltrata anche per le assunzioni già effettuate.

Laddove l’assunzione non sia stata già realizzata, una volta accolta la domanda con il riconoscimento dell’ importo spettante, l’ INPS invierà un email, PEC o ordinaria, in alternativa ad una notifica nell’area  MYINPS, invitando il beneficiario a provvedere all’ instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni. L’ inosservanza del termine determina la perdita dell’incentivo, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.

L’esonero non è cumulabile con altri incentivi contributivi, ma è compatibile senza alcuna riduzione con la maxi deduzione del 120% sulle nuove assunzioni, prevista dal D.Lgs. n. 216/2023.

La fruizione dell’incentivo è  subordinata ai principi generali in materia di incentivi all’occupazione,  di cui all’rt. 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, e alle condizioni  previste all’ art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006 ( rispetto normativa in materia di lavoro anche di natura collettiva ; possesso del DURC ;  rispetto dei diritti di precedenza  per la riassunzione di lavoratori licenziati ).

BONUS GIOVANI

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Il Bonus giovani consiste invece in un esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 24 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 lavoratori under 35 alla prima occupazione a tempo indeterminato.

L’esonero, riconosciuto anche per le trasformazioni, ha un limite mensile di 500 euro per ciascun lavoratore, elevato a 650 euro per le assunzioni nella ZES unica mezzogiorno. In quest’ultimo caso, è prevista una diversa decorrenza per i soli rapporti instaurati dal 31 gennaio 2025 ( data dell’autorizzazione UE ) al 31 dicembre 2025. In quest’ultimo caso – precisa l’ INPS – l’ incentivo è riconosciuto a condizione che la domanda di riconoscimento dell’esonero venga effettuata prima di procedere all’assunzione o trasformazione. Pertanto, in riferimento alle assunzioni o trasformazioni effettuate dal 1° settembre 2024 fino al giorno precedente alla data di rilascio dell’applicativo per l’inoltro delle domande ( 15 maggio ), il suggerimento dell’ INPS  è quello di richiedere il riconoscimento dell’agevolazione di cui all’art. 22, comma 1, del DL n. 60/2024 nella misura di importo di 500 euro mensili, anche se la sede di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa è collocata nelle Regioni della Zona Speciale del Mezzogiorno.

In merito al requisito della prima occupazione a tempo indeterminato, viene precisato che il requisito dell’assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo al lavoratore (come anche il requisito anagrafico) deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata. Se il lavoratore, per il quale è stato già fruito parte dell’agevolazione, viene riassunto, per il nuovo rapporto si può comunque fruire della restante parte indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione. L’eventuale presenza di rapporti di apprendistato non pregiudica la fruibilità dell’ esonero sino al completamento del periodo formativo, a partire dal quale l’apprendistato prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Sono esclusi dall’agevolazioni i rapporti di lavoro domestico,  lo stesso apprendistato e il lavoro intermittente ancorché stipulato a tempo indeterminato. Considerata, inoltre, la sostanziale equiparazione della somministrazione ad un ordinario rapporto subordinato, l’esonero spetta anche in caso di assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione e successive missioni a tempo determinato.

Anche in questo caso, le domande potranno essere presentate dal 16 maggio, avvalendosi del modulo on line disponibile sul portale dell’ Istituto previdenziale. Per le sole assunzioni e trasformazioni effettuate nella ZES Unica Mezzogiorno, le domande dovranno essere presentate prima dell’instaurazione del rapporto. Una volta verificata la disponibilità delle risorse l’ INPS assegna al datore di lavoro un termine perentorio di 10 giorni per provvedere alla comunicazione obbligatoria con l’instaurazione del rapporto di lavoro.  

Il bonus non è cumulabile con altri esoneri contributivi, ma è compatibile senza alcuna riduzione con la maxi deduzione del 120% sulle nuove assunzioni, prevista dal D.Lgs. n. 216/2023.  

Come per il bonus donne, anche per il bonus giovani la fruizione dell’ incentivo è subordinata ,oltre che al rispetto della disciplina specifica prevista dal DL Coesione, , ai principi generali in materia di incentivi all’occupazione  di cui all’art. 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 e alle condizioni  previste all’ art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006 ( rispetto normativa in materia di lavoro anche di natura collettiva ; possesso del DURC ;  rispetto dei diritti di precedenza  per la riassunzione di lavoratori licenziati ). 

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