Il 10 maggio le rappresentanze datoriali (Asstra, Anav e Agens) e le OO.SS. dei lavoratori (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Falsa-Cisal e Ugl-Fna) hanno siglato un accordo per il rinnovo della parte economica del CCNL applicabile al personale dipendente delle imprese che, per via terrestre o sulle acque interne o lagunari, svolgono servizio di trasporto pubblico di persone e di trasporto merci su ferrovia, nonché l’esercizio delle relative reti infrastrutturali. L’accordo, che interviene solamente sugli istituti di carattere economico (per gli aspetti normativi verrà in giugno avviato un ulteriore confronto tra le Parti), scadrà il 31 dicembre 2023. In primo luogo si segnalano incrementi retributivi per complessivi 90 euro per il parametro 175, distribuiti in tre ratei da 30 euro ciascuno, con decorrenza rispettivamente 1° luglio 2022, 1° giugno 2023 e 1° settembre 2023. In virtù di tali incrementi, applicando i parametri da ultimo indicati nell’accordo 17 giugno 2021, i valori dei minimi retributivi da applicare dal prossimo mese di luglio sono i seguenti: par. 250, 1.625,39 euro; par. 230, 1.495,36 euro; par. 210, 1.365,33 euro; par. 205, 1.332,82 euro; par. 202, 1.313,32 euro; par. 193, 1.254,81 euro; par. 190, 1.235,30 euro; par. 188, 1.222,30 euro; par. 183, 1.189,78 euro; par. 180, 1.170,28 euro; par. 178, 1.157,27 euro; par. 175, 1.137,77 euro; par. 170, 1.105,26 euro; par. 165, 1.072,76 euro; par. 160, 1.040,25 euro; par. 158, 1.027,25 euro; par. 155, 1.007,74 euro; par. 154, 1.001,24 euro; par. 153, 994,74 euro; par. 151, 981,74 euro; par. 145, 942,73 euro; par. 143, 929,73 euro; par. 140, 910,22 euro; par. 139, 903,72 euro; par. 138, 897,22 euro; par. 135, 877,71 euro; par. 130, 845,21 euro; par. 129, 838,71 euro; par. 123, 799,70 euro; par. 121, 786,69 euro; par. 116, 754,19 euro; par. 110, 715,17 euro; par. 100, 650,15 euro. Previsto altresì, per il personale in forza alla data del 10 maggio 2022, un elemento forfetario una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022, nella misura di 500 euro (per il parametro 175), da liquidare in due ratei di pari importo nei mesi di luglio e di novembre 2022. Gli importi della singola tranche sono i seguenti: par. 250, 357,14 euro; par. 230, 328,57 euro; par. 210, 300 euro; par. 205, 292,86 euro; par. 202, 288,57 euro; par. 193, 275,71 euro; par. 190, 271,43 euro; par. 188, 268,57 euro; par. 183, 261,43 euro; par. 180, 257,14 euro; par. 178, 254,29 euro; par. 175, 250 euro; par. 170, 242,86 euro; par. 165, 235,71 euro; par. 160, 228,57 euro; par. 158, 225,71 euro; par. 155, 221,43 euro; par. 154, 220 euro; par. 153, 218,57 euro; par. 151, 215,71 euro; par. 145, 207,14 euro; par. 143, 204,29 euro; par. 140, 200 euro; par. 139, 198,57 euro; par. 138, 197,14 euro; par. 135, 192,86 euro; par. 130, 185,71 euro; par. 129, 184,29 euro; par. 123, 175,71 euro; par. 121, 172,86 euro; par. 116, 165,71 euro; par. 110, 157,14 euro; par. 100, 142,86 euro. Tali importi devono essere ridotti in proporzione alla minor durata della prestazione lavorativa (in caso di part-time) come pure nei casi di incompleta anzianità di servizio maturata durante il citato periodo di riferimento. Allo scopo di garantire al lavoratore in ferie un trattamento economico rapportato alla complessiva retribuzione percepita durante le giornate lavorative, con decorrenza 1° luglio 2022 è stata inoltre istituita l’Indennità Retribuzione Ferie, nella misura di 8 euro per giornata (tale importo è comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti di legge o contrattuali, e non rientra nella base di computo del trattamento di fine rapporto). Per quando riguarda infine il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria TPL Salute, a decorrere dal 1° gennaio 2023 il contributo annuo a carico dell’azienda passerà dagli attuali 120 euro (10 euro mensili, come previsto dall’Accordo 28 ottobre 2020) a 144 euro (12 euro mensili).
14 maggio 2022 / Alessandro MORI
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